Il contratto di rioccupazione: di cosa si tratta?

Contratto di rioccupazione
(foto Shutterstock)

Assunzione agevolata per offrire maggiori opportunità di lavoro per disoccupati. Esonero contributivo per i primi sei mesi, forma scritta, progetto formativo e divieto di licenziamento

Il contratto di rioccupazione è una delle principali novità del Decreto Sostegni Bis. 

È un nuovo strumento di assunzione agevolata per i lavoratori disoccupati, attivabile dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. È una opportunità conveniente sia per l’azienda, che beneficia dell’esonero contributivo, sia per il lavoratore, che trova un’occupazione e una opportunità di formazione.

Chi sono i beneficiari del contratto di rioccupazione?

Possono essere assunti con questa nuova forma agevolata tutti i lavoratori in stato di disoccupazione e che hanno già dichiarato la propria disponibilità a trovare una nuova occupazione.

L’obiettivo principale di questa novità è offrire nuove opportunità di lavoro per disoccupati, a condizioni agevolate.

6 mesi di esonero contributivo

È una soluzione molto conveniente anche per l’azienda perché beneficia dell’esonero contributivo totale per i primi 6 mesi del rapporto. È questo l’incentivo che può spingere le aziende a ricorrere a questa nuova figura agevolata di assunzione.

È infatti previsto per tale periodo l’esonero dal pagamento di tutti i contributi previdenziali, con esclusione dei premi assicurativi INAIL, e nel limite massimo annuo di 6.000 euro. Da una prima analisi, si stima un risparmio medio di 3.000 euro per lavoratore assunto.

C’è un aspetto importante: possono beneficiare dell’esonero contributivo solo le aziende che hanno posto un blocco dei licenziamenti, individuali o collettivi, per motivi economici, nei sei mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva.

Il percorso di formazione

Il contratto di rioccupazione deve essere stipulato in forma scritta è collegato ad un periodo di formazione- inserimento del lavoratore, della durata di sei mesi.
L’azienda, assieme al lavoratore, deve predisporre un progetto individuale di formazione e inserimento finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del dipendente al nuovo ambiente di lavoro. 

Durante questo periodo di formazione, è fatto divieto di licenziamento del dipendente. 

Che cosa succede al termine del periodo di formazione?

Si tratta di una ipotesi simile a quella dell’apprendistato professionalizzante.

Al termine del rapporto, entrambe le parti possono recedere dal rapporto con preavviso. Se nessuno interrompe la collaborazione, il rapporto si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Se invece l’azienda comunica l’interruzione del rapporto, sarà tenuta a versare per intero la contribuzione non pagata.

La perdita dell’esonero contributivo in caso di licenziamento

L’azienda è tenuta a pagare l’intera contribuzione non solo nel caso in cui, al termine del periodo di formazione, interrompa la collaborazione, ma anche nel caso in cui, entro sei mesi dalla assunzione del lavoratore, licenzi, nella medesima unità produttiva, un collega, con lo stesso livello di inquadramento. È una previsione antifrode, per evitare che l’azienda sfrutti l’agevolazione contributiva, licenziando un collega per il quale è previsto l’ordinario pagamento dei contributi.

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