Destinatari, finalità e durata
È dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (dai 17 anni per chi è già in possesso di una qualifica professionale).
Ma attenzione! Il d.lgs. 81/2015 ha introdotto la possibilità per i disoccupati over 29 di essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per aiutarli a reinserirsi nel mondo del lavoro.
Oggi, quindi, è consentito l’apprendistato senza limiti di età per le persone disoccupate che al momento dell’assunzione abbiano diritto a trattamenti a sostegno del reddito legati alla disoccupazione (es. NAspILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More, mobilità ecc.).
È finalizzato a conseguire una qualifica professionale, cioè ad acquisire una professionalità specifica in un determinato settore.
Il lavoratore, infatti, impara un mestiere sul campo alternando ore di lavoro pratico a momenti di formazione teorica che si svolgono in strutture autorizzate interne o esterne all’azienda.
La durata del rapporto è solitamente stabilita dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More di settore e dipende dalla qualifica da raggiungere.
Non può, in ogni caso, essere inferiore a 6 mesi, tranne che per le attività stagionali.
La durata massima, invece, non può generalmente superare i 3 anni, ma per le professioni artigiane può arrivare fino a 5 anni.
Completato il percorso di formazione, sia il datore di lavoro che l’apprendista possono decidere liberamente di chiudere il rapporto, rispettando l’obbligo di preavviso fissato dal contratto collettivo di riferimento.
Se, invece, nessuna delle parti manifesta tale intenzione il rapporto prosegue nella forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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