Obbligo formativo e regole da rispettare
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire all’apprendista, oltre allo stipendio, la formazione necessaria ad acquisire determinate competenze pratiche e tecniche, per permettergli di imparare un mestiere o di riqualificare la propria professionalità.
La formazione può svolgersi sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Quella interna è stabilita dal Piano formativo individuale allegato al contratto di assunzione, che fissa gli obiettivi da raggiungere grazie all’aiuto del tutor o referente aziendale individuato dal datore di lavoro.
La formazione esterna, invece, permette di raggiungere parte degli obiettivi formativi frequentando corsi organizzati da strutture formative specializzate.
Il monte ore totale della formazione varia in base a diversi fattori, come il tipo di apprendistato, l’età dell’apprendista, i titoli di studio posseduti e la qualifica professionale da conseguire.
Innanzitutto, il datore viola l’obbligo formativo, ad esempio, quando non predispone il Piano formativo individuale, offre una formazione inferiore a quella obbligatoria o abbandona l’apprendista a se stesso.
In tali casi, il datore perde tutti i vantaggi legati all’apprendistato, che si converte in contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio del rapporto.
Egli, infatti, non potrà più beneficiare delle agevolazioni contributive e dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella corrispondente al livello di inquadramentoServe a classificare il personale dipendente in base alla categoria, alla qualifica professionale e alle attività concretamente svolte (mansioni). Da esso dipende il trattamento economico e normativo applicato al singolo dipendente. More che il dipendente avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
Tale sanzione, comunque, viene di solito irrogata in caso di grave inadempimento dell’obbligo (es. totale mancanza di formazione): quando è possibile, infatti, viene concessa al datore la possibilità di recuperare la formazione mancante entro un certo termine (sempre concessa per il primo anno di apprendistato, negli anni successivi solo se il datore ha rispettato un minimo di ore di formazione).
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