Quante ore di formazione deve svolgere un apprendista? E cosa succede se il datore non rispetta questo obbligo?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire all’apprendista, oltre allo stipendio, la formazione necessaria ad acquisire determinate competenze pratiche e tecniche, per permettergli di imparare un mestiere o di migliorare le proprie capacità professionali.
La formazione può svolgersi sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Il contratto di apprendistato deve contenere, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale, che descrive i contenuti della formazione che verrà erogata al dipendente, sulla base delle regole stabilite dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Può esserci quindi:
L’apprendistato è un contratto che ha l’obiettivo di sviluppare la professionalità dei lavoratori. Proprio per questo motivo, in relazione all’anzianità cambia anche la retribuzione percepita.
Lavorare, però, non basta. Per formare a tutto tondo il lavoratore, la legge, i contratti collettivi e gli enti bilaterali possono prevedere delle ore di formazione extra lavorative, che possono svolgersi dentro, o al di fuori dell’ambito aziendale.
Attenzione: non tutte le ore di formazione devono per forza essere pagate. Per le ore di formazione esterna, infatti, il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del trattamento retributivo, e quindi anche dal versamento dei contributi. Per le ore di formazione interna, invece, la contribuzione deve essere versata sulle retribuzioni che l’apprendista riceve effettivamente.
Il monte ore totale della formazione varia in base a diversi fattori, come il tipo di apprendistato, l’età dell’apprendista, i titoli di studio e la qualifica professionale da conseguire.
In generale, coloro che hanno un titolo di studio più alto al momento dell’assunzione hanno anche un monte ore di formazione obbligatoria inferiore.
Facciamo un esempio: ai dipendenti assunti con apprendistato professionalizzante, in possesso di licenza elementare o scuola secondaria di primo grado, avranno fino a 120 ore di formazione nell’arco del triennio. Se lo stesso dipendente fosse in possesso di un diploma, avrebbe 80 ore, che sarebbero ridotte a 40 ore in caso di presenza di una laurea.
Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di formazione per gli apprendisti, sarà ritenuto responsabile di questa mancanza. Poiché il rapporto di apprendistato si basa essenzialmente sulla formazione del dipendente, infatti, venendo meno questo requisito fondamentale il contratto si intenderà come se fosse stato un semplice contratto a tempo indeterminato fin dall’origine.
Questo significa che il datore non potrà più beneficiare delle agevolazioni contributive e dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella corrispondente al livello di inquadramento che il dipendente avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
Tuttavia, questa sanzione viene generalmente applicata solo in caso di grave inadempimento dell’obbligo (come la totale mancanza di formazione). Quando è possibile, infatti, viene concessa al datore la possibilità di recuperare la formazione mancante entro un certo termine. Per il il primo anno di apprendistato viene concessa sempre, negli anni successivi solo se il datore ha rispettato un minimo di ore di formazione.
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