Sono i soggetti che rientrano nel “collocamento obbligatorio”. Non solo soggetti con disabilità, ma anche lavoratori con situazioni personali o familiari svantaggiate
Lo Stato riconosce il diritto al lavoro a tutti i cittadini, anche per quelli meno fortunati. La legge n. 68 del 1999 – cosiddetta “legge sul collocamento obbligatorio”- è la più importante applicazione pratica del principio costituzionale sancito dal terzo comma dell’art. 38 secondo cui “gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.
Le finalità della legge sono chiare sin dall’inizio: la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
La legge ha previsto un preciso obbligo a carico delle società: le imprese con almeno 15 dipendenti sono obbligate ad assumere (almeno) un lavoratore rientrante tra le cosiddette “categorie protette”.
I lavoratori che rientrano nelle categorie protette
In questa categoria vi rientrano non solo i soggetti affetti da disabilità, ma anche coloro che si trovano in una particolare situazione personale.
Vediamo i casi più ricorrenti che consentono di rientrare nelle categorie protette. Hanno diritto a rientrare nelle categorie protette i lavoratori con le seguenti disabilità:
Ci sono poi altri soggetti che, pur non essendo affetti da alcuna disabilità, per la propria particolare situazione personale, hanno diritto di rientrare nelle categorie protette.
Chi sono?
Quali aziende hanno l’obbligo di assunzione categorie protette?
Si parla di “collocamento obbligatorio” perché alcune aziende hanno l’obbligo di assumere i lavoratori che rientrano nelle categorie protette. L’obbligatorietà e il numero di assunzioni dipendono però dalle dimensioni dell’azienda.
Con riferimento, invece, ai lavoratori che rientrano tra le categorie protette, ma non affetti da disabilità, queste sono le condizioni:
Per garantire il monitoraggio del collocamento obbligatorio e il rispetto degli obblighi, le aziende sono tenute ad inviare, entro il 31 gennaio, un prospetto informativo sullo stato occupazionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
E se l’azienda non rispetta l’obbligo di assunzione?
Per tutti coloro che, se pur onerati, non adempiono agli obblighi di assunzione sono previste delle sanzioni amministrative.
Se invece non viene osservato l’obbligo di assunzione, dopo 60 giorni scatta una pesante sanzione amministrativa: per ogni giorno lavorativo non coperto da una assunzione, è prevista una sanzione amministrativa pari a 153,20 euro al giorno per ciascun lavoratore con disabilità che risulta non occupato nella medesima giornata.
Le sanzioni amministrative sono disposte dall’Ispettorato del Lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo Regione per l’occupazione delle persone con disabilità.