Un datore di lavoro di un supermercato spagnolo si è accorto della mancata corrispondenza tra i livelli delle scorte in magazzino e quelli del venduto giornaliero.
In seguito a questo accertamento, ha fatto installare delle telecamere nel supermercato, in parte visibili e in parte nascoste, puntate sulle casse.
Ciò ha consentito il licenziamento di 14 dipendenti, filmati con le telecamere mentre rubavano per sé o per altri.
Tra i lavoratori licenziati, in 5 si sono rivolti alla Corte Europea dei diritti dell’uomoOrgano giurisdizionale, con sede a Strasburgo, istituito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per assicurarne l’applicazione e il rispetto More (chiamata anche Corte EDU), lamentando la violazione dell’art. 8 CEDUConvenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. È il testo centrale per la protezione dei diritti fondamentali e consente a tutti la tutela dei diritti garantiti, attraverso il ricorso alla Corte EDU More (che tutela il diritto al rispetto della vita privata), perché erano stati avvisati della presenza solo di alcune telecamere, mentre altre erano nascoste.
È possibile spiare i dipendenti con l’utilizzo di telecamere nascoste? E a quali condizioni?
La Corte EDU, pronunciandosi sulla questione, ha ammesso l’utilizzo di telecamere nascoste (Sentenza Lopez Ribalda e altri contro Spagna).
In particolare, i giudici hanno giustificato la mancata comunicazione ai dipendenti dell’installazione di telecamere nascoste a causa del sospetto di gravi irregolarità e delle perdite economiche per il datore di lavoro.
Si tratta, infatti, di giustificazioni serie, che possono consentire una limitazione della privacy.
I giudici, in questa stessa occasione, hanno comunque confermato che i controlli in ambito lavorativo devono rispettare il principio di proporzionalità.
L’installazione di telecamere nascoste, infatti, è stata ritenuta ammissibile per la presenza di sospetti fondati di furto.
I filmati, peraltro, sono stati utilizzati esclusivamente per la prova dei reati commessi.
L’assenza di mezzi alternativi per l’accertamento dei comportamenti illeciti, l’utilizzo delle videocamere per un periodo limitato e l’area ridotta, oggetto di ripresa, costituiscono ulteriori fattori a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità.
È importante ricordare che questa decisione, pur riguardando un caso spagnolo, proviene dalla Corte EDU, per cui è applicabile per tutti gli Stati membri, Italia compresa.