Le dimissioni della lavoratrice madre: come funziona

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(foto Shutterstock)

Per evitare comportamenti scorretti da parte del datore di lavoro, sono previste molte tutele in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le madri ma anche per i padri

In caso di gravidanza e per un periodo di tempo dopo la nascita, le lavoratrici madri godono di particolari tutele, anche in campo lavorativo. Si tratta di un momento della vita molto delicato, che quindi la legge salvaguarda con delle misure specifiche.

Una di queste riguarda le dimissioni: bisogna evitare che ci siano imposizioni da parte del datore di lavoro, contro la volontà della lavoratrice madre.

In questo articolo vedremo come funziona quando vuoi lasciare il posto di lavoro e sei in gravidanza oppure hai un bambino piccolo: qual è la finestra temporale in cui sei tutelata? Ci sono delle garanzie anche per il padre? Scopriamolo assieme.

Il periodo tutelato nel licenziamento

Per prima cosa, devi sapere qual è il periodo in cui sei tutelata dalla legge, e prima di parlare di dimissioni è bene sapere che ci sono delle tutele anche per il licenziamento. 

In linea generale esiste un divieto di licenziamento per la  madre lavoratrice nel periodo di maternità e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Questo periodo di tempo è sempre valido ad eccezione di alcuni casi: 

  • Giusta causa;
  • cessazione dell’azienda;
  • Mancato superamento del periodo di prova;
  • Scadenza del termine nel contratto a tempo determinato.

Questo vuol dire che, esclusi i casi qui sopra, il tuo datore di lavoro non ti può licenziare nel periodo in cui sei in maternità e fino al primo anno di vita del bambino.

Questa tutela è estesa anche al padre per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio fino a un anno di età del figlio.

Il periodo tutelato nelle dimissioni

Abbiamo parlato spesso della differenza tra licenziamento (quando è il datore di lavoro a terminare il rapporto) e dimissioni (quando sei tu, il lavoratore, a porre fine a questo rapporto).

Se la legge stabilisce delle tutele per i neo genitori nel primo caso, ne esistono anche nel secondo. Questo perché bisogna evitare che tu sia portata a interrompere il rapporto di lavoro in seguito a pressioni del datore.

In base all’articolo 55 del D.lgs. 151/2001, è previsto che:

  • la lavoratrice durante il periodo di gravidanza
  • la lavoratrice o il lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento

non debbano semplicemente seguire la procedura online di presentazione della domanda [link articolo Andre] ma che seguano un passaggio in più e provvedano alla convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato del lavoro.

Come richiedere la convalida

Se vuoi lasciare il posto di lavoro all’interno del periodo protetto, quindi, devi presentare la richiesta di convalida al servizio ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente. Ma come fare?

La competenza dell’Ispettorato è individuata in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice

Alla richiesta devi allegare:

  • copia della comunicazione presentata al datore di lavoro con la la volontà di dimettersi, datata e firmata
  • copia del documento d’identità.

 Una volta inviata la documentazione, sarà l’ITL che ti convocherà personalmente per valutare che tu abbia presentato la domanda di tua volontà e nella piena consapevolezza. Il colloquio potrà essere sia online che in presenza

In seguito al colloquio, entro 45 giorni dalla richiesta, l’Ispettorato ti rilascerà un documento: la convalida delle dimissioni. Questa verrà inviata sia alla lavoratrice o al lavoratore e anche al datore di lavoro.

A questo punto le dimissioni sono considerate valide e quindi il rapporto cesserà a partire dalla data indicata nella comunicazione notificata al datore di lavoro.

Se invii la domanda online ma non mandi il resto della documentazione all’Ispettorato, la comunicazione viene considerata inefficace e quindi il rapporto non termina.

La stessa cosa vale se durante il colloquio l’ITL dovesse valutare che la volontà di dimetterti non è genuina, poiché è stata compilata sotto pressione del datore di lavoro perché sei diventata madre o sei diventato padre.

Diritto alla NASpI e preavviso

Durante il primo anno di vita del bambino, ci sono anche altre tutele valide sia per la madre che per il padre. 

In caso di dimissioni, infatti, è possibile:

  • richiedere la NASpI
  • non rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.

 Puoi chiedere l’indennità di disoccupazione se si soddisfano questi requisiti:

  • hai svolto almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno;
  • hai maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni.

Se possiedi questi requisiti ha la possibilità, dopo il periodo di astensione, di dimetterti senza perdere la NASpI. 

Questa garanzia è valida sia per la madre che per il padre. In quest’ultimo caso, però, devi aver usufruito del congedo obbligatorio o di quello alternativo alla madre

Infine, oltre a poter usufruire della NASpI entrambi i genitori sono anche esentati dal rispettare il preavviso. Anzi, nel primo anno di vita del figlio, in caso di dimissioni sarà il datore di lavoro a pagare l’indennità sostitutiva del preavviso (cioè alla retribuzione che spetta per il periodo di preavviso non lavorato).

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