Le dimissioni della lavoratrice madre seguono regole speciali durante il periodo protetto, con obbligo di convalida, tutele contro pressioni esterne e possibili diritti a NASpI e indennità di preavviso
La maternità è un periodo importante nella vita di una donna, e comprendere quali sono i tuoi diritti in questa fase delicata è fondamentale per compiere i primi passi in serenità.
Può succedere che, una volta rientrata al lavoro, ti accorgi di essere stata spostata a mansioni molto inferiori rispetto a quelle che svolgevi prima, oppure che l’azienda ti riservi un trattamento discriminatorio, nonostante questo sia vietato dalla legge.
Può succedere, al contrario, che l’azienda ti assicuri tutte le tutele previste dalla legge, ma vuoi dedicare più tempo alla crescita di tuo figlio e, per questo, decidi di mettere fine al rapporto di lavoro.
In questi casi puoi dare le dimissioni durante il periodo di maternità, e cioè dopo aver partorito, ma anche prima: la legge ti permette di dare anche le dimissioni in gravidanza.
Sapere cosa fare è molto importante, ma può essere un caos. Nell’articolo di oggi capiremo come dare le dimissioni volontarie in gravidanza, studiando le procedure, le differenze tra contratti a tempo indeterminato e determinato, se devi rispettare il preavviso e se hai diritto o meno a presentare domanda di NASpI. Iniziamo!
| Voce | Dettagli |
|---|---|
| Dimissioni in gravidanza | Sono possibili, ma richiedono la convalida dell’Ispettorato del Lavoro |
| Periodo protetto contro il licenziamento | Da 300 giorni prima del parto fino a un anno di vita del bambino |
| Convalida dimissioni | È obbligatoria fino ai tre anni di vita del bambino |
Per evitare che il tuo datore di lavoro possa comportarsi in modo scorretto, la legge prevede molte tutele per le madri (e anche per i padri) in caso di dimissioni in maternità.
Non lo dice laborability, ma il Testo unico della maternità e paternità.
L’articolo 55, infatti, contiene le regole da seguire e le tutele da rispettare in caso di dimissioni della lavoratrice madre.
Durante la gravidanza e per un periodo successivo alla nascita o adozione del bambino, hai diritto a protezioni specifiche perché sei in un periodo protetto. Si tratta di un momento delicato della vita che la legge salvaguarda con misure mirate.
Una tutela importante riguarda proprio le dimissioni lavoratrice madre: la legge vuole evitare che il datore di lavoro ti costringa, contro la tua volontà, a lasciare il posto di lavoro.
L’obiettivo è assicurarsi che le tue dimissioni, in quanto madre lavoratrice, siano libere e non imposte. Per questo motivo, se decidi di dimetterti entro tre anni dalla nascita del bambino, devi convalidare la tua decisione presso l’Ispettorato del lavoro.
Parlare di dimissioni e di dimissioni per i lavoratori dipendenti neo genitori, non è proprio la stessa cosa.
La principale differenza tra le due modalità risiede nelle tutele e nelle procedure applicate.
Quando si parla di dimissioni lavoratrice madre in periodo protetto, la dipendente non è libera di interrompere il rapporto con un semplice clic sul portale del Ministero del Lavoro, ma deve necessariamente passare attraverso una validazione ufficiale per dimostrare la genuinità della sua scelta. In pratica, deve ricevere l’ok dall’Ispettorato proprio come abbiamo anticipato prima, ma lo vedremo nel dettaglio più avanti.
Inoltre, a seconda del momento in cui presenta le dimissioni, ha diritto a indennità economiche e/o alla disoccupazione.
Al contrario, le dimissioni ordinarie cioè quelle che potevi presentare anche prima della maternità o dopo la fine del periodo tutelato, non prevedono alcuna rete di salvataggio.
Non c’è più il diritto alla disoccupazione NASpI, c’è l’obbligo di lavorare durante il periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato e serve inoltrare le dimissioni telematicamente dal sito del Ministero.
Come puoi capire, avere chiare le regole e le procedure delle dimissioni periodo protetto è fondamentale per non perdere i tuoi diritti economici e assistenziali.
Per prima cosa, devi sapere qual’è il periodo in cui sei tutelata dalla legge, e prima di trattare della procedura per le dimissioni è bene sapere che vale praticamente lo stesso meccanismo di tutela previsto per il licenziamento.
In linea generale esiste un periodo protetto lavoratrice madre, in cui c’è un divieto di licenziamento: il tuo capo non può porre fine al rapporto di lavoro durante questa fase.
Il periodo va da 300 giorni prima del parto, fino all’anno di vita del tuo bambino o bambina.
Esistono, però, delle eccezioni a questa regola e cioè:
All’atto pratico vuol dire che, esclusi i casi qui sopra, il tuo datore di lavoro non ti può licenziare nel periodo in cui sei in maternità e fino al primo anno di vita del bambino.
Questa tutela è estesa anche al padre per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio fino a un anno di età del figlio.
Per la validità delle dimissioni e della relativa convalida dell’Ispettorato, comunque, l’arco temporale di protezione si estende fino al terzo anno di età del bambino o della bambina.
Se decidi di interrompere il rapporto di lavoro prima della nascita del bambino, ti trovi nella situazione di dimissioni in gravidanza. Anche in questa delicata fase, lo Stato ti tutela da possibili pressioni aziendali.
Le dimissioni volontarie in gravidanza rientrano appieno nelle tutele del periodo protetto: richiedono sempre la convalida obbligatoria presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e danno diritto alla disoccupazione e all’esonero dal preavviso.
E cosa succede se tuo figlio sta per compiere 1 anno oppure tre? Vediamo nel dettaglio.
Durante il primo anno di vita del bambino, ci sono anche altre tutele. In caso di dimissioni lavoratrice madre entro un anno, infatti, puoi:
Questa garanzia è valida sia se sei la madre sia se sei il padre. In quest’ultimo caso, però, il padre deve aver utilizzato il congedo obbligatorio o il congedo alternativo alla madre.
Se la legge prevede tutele per i neo-genitori in caso di licenziamento e dimissioni, le prevede in parte anche per chi è genitore già da qualche mese.
Sempre l’articolo 55 del Testo unico prevede specifiche tutele per evitare che le dimissioni lavoratrice madre entro 3 anni siano state spinte da cause esterne, e non dalla vera e propria volontà del genitore.
Ti ricordiamo, quindi, che dovrai sempre convalidare le tue dimissioni all’Ispettorato anche se le rassegni nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni dall’accoglienza di un minore adottato o affidato.
In questo caso, non è quindi esclusa la possibilità di licenziamento con figli sotto i 3 anni, poiché questa tutela maggiore contro il licenziamento è presente solo per figli sotto l’anno di età o sotto l’anno dal momento dell’affidamento.
Si sta qui parlando delle dimissioni con figlio inferiore a 3 anni, che dovranno essere necessariamente “convalidate”.
Ecco uno specchietto riassuntivo delle tutele per capire come cambiano i diritti della lavoratrice:
| Voce | Obbligo di Convalida ITL | Diritto alla NASpI | Obbligo di Preavviso |
|---|---|---|---|
| In Gravidanza | Sì | Sì | No (Spetta indennità a favore della madre) |
| Entro 1 anno del figlio | Sì | Sì | No (Spetta indennità a favore della madre) |
| Tra 1 e 3 anni del figlio | Sì | No | Sì (Secondo CCNL) |
| Dopo i 3 anni (Oltre periodo protetto) | No (Procedura ordinaria) | No | Sì (Secondo CCNL) |
Le dimissioni telematiche della lavoratrice madre devono seguire una procedura specifica, così come previsto dalla legge.
La procedura dimissioni lavoratrice madre è stata semplificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Oggi è possibile per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età di convalidare le proprie dimissioni attraverso un semplice colloquio, che può essere svolto sia in presenza sia online.
Per richiedere il colloquio online, devi compilare l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e inviarlo, insieme ai documenti richiesti, alla sede dell’Ispettorato competente in base alla provincia di residenza o del luogo di lavoro.
Solo dopo che l’Ispettorato avrà deciso se le tue dimissioni sono valide oppure no, allora le stesse dimissioni diventeranno efficaci a tutti gli effetti.
Se invece tuo figlio o figlia ha superato i 3 anni, la procedura torna a essere quella ordinaria telematica tramite il portale del Ministero con utilizzo dello SPID o tramite patronato.
Non devi rispettare il preavviso se ti dimetti come madre lavoratrice entro un anno dalla nascita del tuo bambino.
In questo caso, oltre a poter richiedere la NASpI, né tu né l’altro genitore siete obbligati a rispettare il preavviso. Anzi, sarà il datore di lavoro a dover pagare l’indennità sostitutiva del preavviso.
Per le dimissioni lavoratrice madre, il preavviso quindi si considera azzerato sotto l’anno di vita o inserimento del nuovo figlio.
Attenzione, però: se le dimissioni vengono presentate tra il primo e il terzo anno di vita del bambino (o dopo il terzo anno), l’obbligo di preavviso sussiste regolarmente secondo i termini stabiliti dal tuo CCNL di riferimento.
Per presentare le tue dimissioni non servono formule particolari. Non c’è quindi un esempio di lettera dimissioni lavoratrice madre fac simile uguale per tutte.
Ti basta comunicare per iscritto la tua decisione all’azienda, da comporre in base anche al rapporto che c’è tra te e il tuo datore di lavoro, e completare la procedura telematica di convalida.
Se cerchi una traccia per la tua lettera dimissioni volontarie maternità, puoi utilizzare questo modello formale che abbiamo preparato:
Oggetto: Comunicazione di dimissioni volontarie in periodo di maternità
La sottoscritta [Nome e Cognome], nata a [Luogo] il [Data], dipendente di questa azienda con la qualifica di [Qualifica/Livello], comunica con la presente la propria volontà di rassegnare le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro.
Essendo la sottoscritta madre del minore [Nome del bambino], nato il [Data di nascita del figlio] (oppure: trovandosi la sottoscritta in stato di gravidanza), le presenti dimissioni sono formulate ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 151/2001 e saranno formalizzate tramite la regolare procedura di convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Data e Firma della lavoratrice: __________________
Per ricevuta e accettazione (Timbro e Firma del datore di lavoro): __________________
Ricorda che la comunicazione scritta all’azienda è un atto che non basta per produrre effetti sul tuo rapporto di lavoro.
Le dimissioni, infatti, come abbiamo già spiegato, saranno operative al 100% solo dopo la pronuncia dell’Ispettorato del lavoro, con la relativa convalida.
Veniamo ora ad un aspetto un po’ tecnico.
L’importo dell’indennità sostitutiva di preavviso dimissioni lavoratrice madre che ricevi quando dai le dimissioni entro l’anno di vita del bambino corrisponde alla retribuzione prevista per il periodo di preavviso che avresti dovuto lavorare.
Non c’è un periodo uguale per tutti: viene calcolato in base a quanto stabilito dal contratto collettivo applicato al tuo rapporto di lavoro e in base al tuo profilo (quanti anni lavori nell’azienda e il tuo livello).
Ricorda che questa indennità ti spetta di diritto e ti deve essere pagata direttamente nella busta paga di fine rapporto proprio perché la legge ti esonera dal lavorare durante i giorni di preavviso.
Per avviare la pratica di convalida online, il modulo dimissioni lavoratrice madre ispettorato del lavoro è reperibile direttamente sul sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella sezione dedicata alla modulistica o ai servizi online.
Il modulo va:
Sì, la convalida di dimissioni della lavoratrice madre è obbligatoria se lasci il lavoro nei primi tre anni di vita del bambino.
Se decidi di dimetterti durante questo periodo protetto, devi richiedere la convalida al servizio ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente, in base al luogo in cui lavori o risiedi.
Per completare la richiesta, devi allegare:
Dopo aver inviato i documenti, l’ITL ti convocherà per il colloquio, che come abbiamo visto, può essere online o in presenza.
Se tutto è regolare, entro 45 giorni dall’invio della richiesta, riceverai un documento che convalida le dimissioni, inviato sia a te che al tuo datore di lavoro. Da quel momento, le dimissioni saranno considerate valide, e il rapporto di lavoro terminerà dalla data indicata nella tua comunicazione.
Attenzione: se invii la domanda online, ma non trasmetti la documentazione richiesta, la tua comunicazione sarà considerata inefficace e il rapporto non si interromperà.
Lo stesso accade se l’ITL rileva, durante il colloquio, che la tua volontà non è genuina ma è stata influenzata da pressioni del datore di lavoro per il tuo ruolo di madre.
Uno dei dubbi più frequenti riguarda il binomio dimissioni in maternità e naspi. Normalmente, chi si dimette volontariamente perde il diritto all’assegno di disoccupazione.
Non in questi casi: la legge prevede un’eccezione fondamentale per tutelare la genitorialità: se presenti le dimissioni durante il primo anno di vita del bambino (ossia fino al giorno precedente al compimento del primo compleanno), hai pieno diritto a richiedere la NASpI, esattamente come se fossi stata licenziata.
Puoi chiedere l’indennità di disoccupazione se rispetti questi requisiti:
Questa garanzia è valida sia se sei la madre sia se sei il padre. Fai sempre attenzione alla scadenza del periodo protetto.
Devi quindi essere presente all’indirizzo di reperibilità indicato nel certificato medico durante le fasce orarie previste dalla legge. L’indirizzo può essere quello dell’hotel, di una casa vacanze o di una seconda casa.
La lavoratrice madre può dimettersi durante la gravidanza?
Sì, può dimettersi anche durante la gravidanza, ma deve seguire la procedura di convalida prevista dalla legge.
La convalida delle dimissioni è obbligatoria?
Sì, è obbligatoria se le dimissioni vengono presentate nei primi tre anni di vita del bambino.
La lavoratrice madre ha diritto alla NASpI se si dimette?
Sì, se si dimette entro il primo anno di vita del bambino e rispetta i requisiti previsti, può richiedere la NASpI.
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