Dimissioni volontarie: esistono dei vincoli?

Dimissioni volontarie, esistono vincoli?
(foto Shutterstock)

Le dimissioni volontarie sono necessarie per porre fine al rapporto di lavoro ed esistono delle regole per farlo

Nel quotidiano molte persone confondono il concetto di «licenziamento» con quello di «dimissione».  

Si tratta però di due eventi molto diversi tra loro, in primis perché nelle dimissioni è il datore a subire la fine del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di licenziamento, invece, il lavoratore si trova in una situazione di disoccupazione involontaria per la quale ha diritto a un aiuto dello Stato (NASpI).

In che modo, dunque, dimettersi senza compiere errori? Esistono dei vincoli per il lavoratore? Scopriamolo insieme.

Esistono dei vincoli?

Quando il lavoratore decide volontariamente di porre fine al rapporto di lavoro, non deve rispettare tanti obblighi quanti quelli previsti nei casi di licenziamento.

In sostanza, il recesso del lavoratore è libero salvo il rispetto di una regola molto importante, ovvero quella del preavviso. Si tratta di un arco temporale, previsto dai CCNL, che intercorre tra la data di comunicazione e quella di effettiva conclusione del rapporto.

Lo scopo del preavviso è quello di non penalizzare eccessivamente il datore di lavoro, consentendogli il tempo necessario per cercare una nuova risorsa che vada a sostituire la persona che ha deciso di porre fine al rapporto. 

Quella vista è però la regola generale. Ci sono invece dei casi in cui il recesso non è libero, come ad esempio: 

  • contratto di lavoro stipulato con un periodo di prova avente un termine di durata. Generalmente, infatti, se le parti stabiliscono un periodo di prova con una durata di fine precisa, prima della fine di questo lasso di tempo il lavoratore non può dimettersi liberamente
  • assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato, per il quale non è ammesso il recesso prima della scadenza del contratto se non per giusta causa
  • dimissioni della lavoratrice in gravidanza, con un figlio a carico inferiore all’anno oppure portatore di handicap, che devono essere sempre convalidate presso l’Ispettorato.

Come si presentano? 

Il lavoratore deve recarsi sul sito del Ministero del Lavoro e compilare telematicamente un apposito Modulo all’interno del quale deve obbligatoriamente indicare:

  • la tipologia di comunicazione ovvero quale tipo di dimissione viene resa (volontaria, per giusta causa, risoluzione consensuale)
  • la data corrispondente al primo giorno di non lavoro dal quale, a ritroso, vengono calcolati eventuali periodi di preavviso da rispettare ai sensi del CCNL
  • la data in cui viene trasmessa la comunicazione

Per effettuarla, è necessario essere in possesso dello SPID o della CIE. 

Attenzione: è molto importante prestare attenzione alle date riportate nel modulo. Molto spesso si fa confusione tra la data di presentazione e la data di effettiva decorrenza delle stesse dovendo così procedere alla rettifica delle stesse. 

Ad ogni modo, se il lavoratore si accorge di aver compilato il modulo in modo errato, entro 7 giorni dalla data di trasmissione potrà revocare la scelta presentata e provvedere alle correzioni.  

Il datore di lavoro può rifiutarle?

Dipende dal «tipo» di dimissioni che il lavoratore presenta. Di regola, infatti, essendo presentate secondo una precisa procedura telematica, il datore di lavoro non ha mezzi a disposizione per opporsi. 

Qualora, invece, siano presentate per giusta causa, ovvero per un motivo che non consente la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, il datore potrebbe contestare non tanto la scelta in sé quanto la giusta causa.

La conseguenza maggiore è la possibilità che le dimissioni presentate per giusta causa vengano trasformate in volontarie. In questo caso il lavoratore perde il diritto alla NASpI, che è prevista solo per le ipotesi di giusta causa o se la persona che si dimette è una lavoratrice madre in periodo protetto. 

Risoluzioni consensuali

Le parti possono decidere di porre fine al rapporto di lavoro di comune accordo attraverso lo strumento delle risoluzioni consensuali. 

Nella pratica, datore e lavoratore stipulano un accordo scritto attraverso il quale:

  • viene resa nota la volontà di cessare il rapporto
  • il datore di lavoro potrebbe riconoscere al lavoratore una somma a titolo di incentivo all’esodo
  • il lavoratore rinuncia a sollevare ogni altro problema relativo al periodo pregresso dell’accordo.

Anche in questo caso, è obbligatoria la trasmissione telematica dell’accordo sottoscritto. 

 

 

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