Le mance ai dipendenti sono retribuzione?

(foto Shutterstock)

Che cosa ha detto davvero la Corte di Cassazione su tassazione mance

Il caso: 83.000 euro di mance in un anno

Tremano camerieri, portieri d’albergo, bagnini, baristi e tutti i lavoratori che possono “arrotondare” lo stipendio con le mance dei clienti: la Cassazione ha affermato che su queste somme si devono pagare le tasse.  

Il caso ha riguardato un direttore d’albergo che, in un solo anno, ha ricevuto ben 83.000 euro di mance, che ha versato nel proprio conto corrente. Ed è stato proprio questo anomalo versamento, che ha fatto scattare i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il lavoratore si è opposto alla richiesta dell’Erario, ma senza fortuna: queste somme rientrano nel reddito da lavoro dipendente e sono soggette a tassazione.

L’Agenzia delle Entrate: le mance sono reddito da lavoro 

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto sin da subito che tali elargizioni rientrassero nella categoria dei redditi da lavoro dipendente poiché si tratterebbe di una dazione di somme percepite dal dipendente «in relazione al rapporto di lavoro».

Il lavoratore, invece, si è difeso sostenendo che, a differenza della retribuzione, la mancia non è legata alla prestazione lavorativa ed è completamente aleatoria, non dipendendo dalle ore lavorate. Inoltre, la mancia non è pagata dal datore di lavoro, ma dal cliente, che è un soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro.

La Cassazione: sulle mance si devono pagare le tasse

La Suprema Corte, con la sentenza numero 26512 del 30 settembre 2021, ha accolto le argomentazioni dell’Erario e ha così ritenuto che sulle mance si devono pagare le tasse.

Quale norma giustifica questo trattamento fiscale?

L’art. 51 del TUIR (il Testo Unico Imposte sul Reddito) rubricato «Determinazione del reddito di lavoro dipendente» prevede che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

È il principio di onnicomprensività che sottopone a tassazione tutte le somme percepite, a qualunque titolo, dal lavoratore in ragione del rapporto lavorativo, eccezion fatta per le specifiche deroghe previste dal Legislatore.

Secondo la Cassazione, la circostanza che le mance siano una elargizione eventuale ed aleatoria e che questa venga «allungata» dai clienti, non sono motivi sufficienti per escluderla dal reddito da lavoro dipendente.

Si legge nella sentenza che nel concetto di reddito da lavoro vi rientra «non solo la retribuzione» ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato» e pertanto vanno ricompresi «nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti requisiti». 

Il caso particolare dei croupiers dei casinò

Il lavoratore ha provato a difendersi invocando l’applicazione a suo favore della speciale norma prevista per i croupiers. Infatti, esiste una norma che disciplina, dal punto di vista fiscale, le mance ricevute nei casinò. La lettera i) del citato art. 51 del TUIR prevede che il 25% delle mance percepite dai croupiers non è soggetta ad alcuna tassa. Tuttavia, secondo la Cassazione, si tratta di una speciale deroga, che non può essere invocata da tutti i lavoratori dipendenti, ma che si applica esclusivamente ai lavoratori delle case da gioco.

 

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