Quali tutele per i lavoratori domestici in tempi di Covid-19?

(foto Shutterstock)

Possono lavorare, ma per timore del contagio molte famiglie hanno sospeso i rapporti di lavoro. Anticipo di TFR, NASpI, reddito di ultima istanza: ecco i principali rimedi

Colf, badanti e baby sitter possono continuare a lavorare nel periodo di emergenza coronavirus. Nella lista dei settori la cui attività non è stata sospesa dal decreto del 22 marzo, infatti, è compreso il codice Ateco 97 riferito ai datori di lavoro domestico.
Il timore del contagio tuttavia sta inducendo i datori di lavoro, specie le famiglie, a sospendere i rapporti di lavoro domestico o a licenziare i propri collaboratori.

Vediamo quali rimedi e tutele spettano a questi lavoratori nel periodo emergenziale. 

L’ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Per alleviare la situazione economica, il lavoratore domestico con almeno 8 anni di servizio presso il datore di lavoro può chiedere l’anticipazione di quote del TFR, nella misura massima del 70% di quanto maturato.
Data la situazione di emergenza, i lavoratori domestici non devono fornire alcuna giustificazione per richiedere l’anticipo del TFR, come succede invece per la generalità dei lavoratori.

Se il datore di lavoro è d’accordo, può anticipare più quote o pagare l’intero TFR maturato.

Colf e badanti che hanno in corso più rapporti di lavoro possono chiedere a ciascun datore di lavoro la propria quota di TFR.

È consigliabile che il lavoratore che intende chiedere l’anticipazione del TFR formalizzi la richiesta per iscritto e presenti una lettera al datore di lavoro.
Al momento della liquidazione, è opportuno che il datore di lavoro rilasci – e si faccia sottoscrivere a sua volta – una ricevuta nella quale sono contenuti gli elementi essenziali dell’avvenuto pagamento.

L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (NASPI)

Il lavoratore domestico che ha perso involontariamente il lavoro può inoltre accedere alla NASpI, la nuova indennità di disoccupazione INPS.
La durata del sussidio e l’importo dell’indennità sono legate ai contributi versati, all’anzianità contributiva maturata e all’ammontare della retribuzione imponibile previdenziale.

La durata del sussidio sarà pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, al netto di eventuali periodi che ne hanno già dato diritto.

L’importo è pari al 75% dello stipendio medio del quadriennio, qualora pari o inferiore a 1.227,55 euro, per i primi 90 giorni, ridotto del 3% dal 91° giorno e per ogni mese di percezione dell’indennità. 

I requisiti NASpI 2020 per i lavoratori domestici sono:

  • stato di disoccupazione involontario (licenziamento, dimissioni per giusta causa, scadenza del contratto);
  • versamento di almeno 13 settimane di contributi INPS negli ultimi 4 anni;
  • almeno 5 settimane di contribuzione utile nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione.

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato sul sito www.inps.it, tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 da rete mobile, o mediante enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Anche per i lavoratori domestici, in considerazione dell’emergenza epidemiologica, il termine per la presentazione all’INPS delle domande di NASpI 2020 sono stati ampliati a 128 giorni (anziché 68) per gli eventi di cessazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, decorrenti dalla data di fine rapporto di lavoro.

IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Attualmente non è previsto per i collaboratori domestici l’accesso alla Cassa integrazione o ad altri ammortizzatori sociali.

Il collaboratore domestico può tuttavia accedere al Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’art. 44 del decreto legge Cura Italia. È atteso entro il 16 aprile il decreto interministeriale di definizione dei requisiti e delle modalità di attribuzione dell’indennità a questi lavoratori.

 

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