Caldo record e cassa integrazione: approvato il Decreto Legge

lavoratore che potrebbe usufruire di cassa integrazione per caldo eccessivo
(foto Shutterstock)

Estesa la platea dei beneficiari, incentivo e nessun contributo addizionale a carico delle aziende

Dopo l’approvazione del Governo, il decreto legge numero 98/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 29 luglio 2023.

Si tratta di misure di sostegno a favore dei lavoratori impiegati nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. Una speciale cassa integrazione che consente alle aziende di sospendere l’attività lavorativa in caso di temperature troppo elevate.

In questi casi i lavoratori percepiscono un’indennità a carico dell’INPS. Si tratta di una misura che non comporta alcun onere a carico delle società. Questo provvedimento arriva pochi giorni dopo l’adozione di un Protocollo Governo – Parti sociali, un vademecum per la gestione dei lavoratori nei giorni con caldo record.

Quando può essere richiesta la cassa integrazione per il caldo?

Testualmente “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”: è il provvedimento ufficiale con cui il Governo ha introdotto misure di sostegno per i lavoratori e le aziende esposti a criticità nei giorni di caldo record.

Ai sensi dell’articolo 1, si tratta della cassa integrazione per “fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore”.

Secondo il messaggio Inps del 20 luglio 2020 “il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale ‘eventi meteo’ è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale”.

I giorni non rientrano nel limite massimo di giornate di cassa integrazione

Per non penalizzare le aziende e per permettere di accedere a questa speciale cassa integrazione, il decreto legge ha previsto che i giorni di cassa per “caldo” non rientrano nel calcolo del limite massimo di giornate usufruibili dalle aziende.

La normativa prevede che l’azienda possa utilizzare al massimo 52 settimane di cassa integrazione ordinaria in un biennio mobile. Il decreto appena pubblicato consente, invece, di attivare la cassa integrazione per il caso senza che queste giornate rilevino ai fini della durata massima. Si tratta, di fatto, di un periodo “neutro”, che trova applicazione per tutti i giorni di cassa integrazione dal 1 luglio al 31 dicembre 2023.

Estensione del periodo anche per il settore dell’edilizia

La novità è l’estensione di tale previsione anche a settori per i quali, in precedenza, andavano computati anche tali giorni.

Possono richiederla le aziende che operano nei seguenti settori:

  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

Nessun contributo addizionale a carico delle aziende

La seconda novità riguarda la “gratuità” di tale speciale ammortizzatore sociale. L’ordinaria cassa integrazione prevede un contributo – detto “addizionale” – a carico dell’azienda, che viene quantificato in misura percentuale sulle retribuzioni dei lavoratori. 

In questo modo l’azienda contribuisce, in modo percentuale, ai costi della cassa integrazione, In deroga a tale disciplina, il decreto legge 98/2023 prevede l’esonero dal pagamento del contributo addizionale. È sicuramente un incentivo per permettere alle società di adottare questa particolare cassa senza dover sostenere alcun costo.

Cassa speciale anche per i lavoratori agricoli

Anche il settore agricolo gode di una particolare cassa integrazione legata alle temperature e al meteo, a maggior ragione se si considera che si tratta di un settore economico molto legato alle condizioni climatiche. 

Il decreto legge interviene anche in questo settore con la previsione che, come per i lavoratori del settore edile e lapideo, la cassa integrazione per “intemperie stagionali”, già disciplinata dalla legge 457/1972, possa essere richiesta anche “in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto”.

Dunque, non solo per l’intera giornata, ma anche per una parte, con tutta probabilità quella con le ore più calde. Anche per il settore dell’agricoltura viene ripresa la non computabilità di tali giornate al fine del limite annuo massimo di cassa integrazione

Il contributo è pagato direttamente dall’INPS.

 

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