Indennità di disoccupazione, se trovo un lavoro posso continuare a riceverla?

Indennità di disoccupazione, se trovo un lavoro posso continuare a riceverla?
(foto Shutterstock)

In quali casi è ammessa la possibilità di percepire la NASpI pur lavorando? Quali tipologie di rapporto di lavoro e limiti di reddito sono previsti?

Cos’è la NASpI?

La NASpI è un’indennità di disoccupazione che l’INPS eroga ai lavoratori subordinati che hanno involontariamente perso il lavoro. Si può richiedere dall’ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto, ed entro il termine di 68 giorni; diversamente, decade il diritto alla richiesta.

Quanto dura e a quanto ammonta la NASpI?

La NASpI ha una durata massima di 24 mesi e, salvo che per i primi tre mesi, l’ammontare dell’indennità di disoccupazione diminuisce del 3% di mese in mese.

L’importo massimo iniziale è limitato, annualmente predeterminato, e per il 2020 non può superare i 1.335,40 euro lordi al mese.
La NASpI fiscalmente è equiparata al reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, soggetta a tassazione al pari delle somme percepite in busta paga. Il disoccupato che percepisce l’indennità NASpI potrà quindi beneficiare anche delle detrazioni e del bonus fiscale che abbatteranno l’ammontare delle tasse da pagare.  

Si può lavorare e continuare a percepire la NASpI?

Sì, ma con dei limiti. Nel corso della percezione dell’indennità NASpI è ammessa la possibilità di lavorare. L’INPS ha però posto delle regole affinché l’indennità si possa percepire nonostante l’attività lavorativa: in particolare, è necessario dare comunicazione all’INPS dell’avvio del nuovo rapporto di lavoro entro 30 giorni dalla data di inizio, e rispettare precisi limiti di reddito, diversi a seconda della tipologia di rapporto instaurato. In ogni caso, pur rispettando i limiti di reddito derivanti dal nuovo rapporto, l’importo della NASpI potrà essere ridotto dell’80% in conseguenza della percezione di altri redditi.
In caso di lavoro subordinato o ad esso assimilato il limite di reddito dovrà essere, al massimo, di 8.000 euro annui; invece, se si tratta di lavoro autonomo, il limite sarà di 4.800 euro all’anno

Ecco quando i redditi da lavoro sono compatibili, cumulabili o non cumulabili con l’indennità NASpI:

  • LAVORO SUBORDINATO O PART-TIME
    In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, il lavoratore perde il diritto a percepire la NASpI se guadagna più di 8.000 euro annui.
    In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi per redditi superiori a 8.000 euro annui, la NASpI sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto.Se il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro subordinato percepisce meno di 8.000 euro, la NASpI sarà ridotta dell’80% del reddito percepito.Se un lavoratore titolare di due rapporti a tempo parziale, a causa della cessazione involontaria di uno di essi, ne prosegue solo uno, avrà diritto alla NASpI. Essa continuerà a spettare in misura ridotta soltanto se i redditi percepiti saranno pari o inferiori a 8.000 euro annui.
    L’eventuale riduzione dell’importo della NASpI è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • STAGE, BORSE DI STUDIO, REDDITI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
    I redditi percepiti durante lo stage e simili, e cioè ai fini dell’addestramento, anche se sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI, sempre che all’INPS vengano comunicati il rapporto e le relative remunerazioni.
    Per quanto riguarda gli assegni di ricerca percepiti dagli assegnisti e le borse di studio percepite dai dottorandi, i redditi sono in tutto e per tutto considerati redditi assimilati a lavoro dipendente e, pertanto, al superamento dei 8.000 euro annui decade la prestazione. Se invece tale cifra non è superata, la prestazione viene riproporzionata. I redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche, essendo redditi diversi, possono essere interamente cumulati con l’indennità NASpI e il beneficiario della disoccupazione non deve fare alcuna comunicazione all’INPS.
  • PRESTAZIONI OCCASIONALI (Libretto famiglia e PrestO)
    Il limite massimo di reddito percepibile con questa tipologia contrattuale è di 5.000 euro ed è entro tale limite che l’indennità NASpI è completamente cumulabile. Inoltre, la percezione di tale tipologia di redditi è esente da imposizione fiscale e non fa perdere lo status di disoccupato.
  • LAVORO AUTONOMO
    Il lavoro come libero professionista iscritto a specifica cassa (per esempio Cassa Forense per gli avvocati) non è di per sé compatibile con la percezione dell’indennità di disoccupazione, questo perché ci troviamo di fronte all’iscrizione del lavoratore ad una cassa previdenziale diversa dall’INPS.
    Per non creare discriminazioni, l’INPS ha previsto che qualora ci si scriva ad una cassa previdenziale privata in costanza di percezione di NASpI, il limite entro il quale è consentita l’attività professionale è di 4.800 euro, al pari dei redditi da lavoro autonomo. Anche in questo caso sarà necessario comunicare all’INPS l’inizio dell’attività professionale nonché i redditi che si presume percepire.
    In generale per i lavoratori autonomi, sulla falsa riga e logica di quanto previsto per i professionisti iscritti a determinate casse, l’INPS verificherà se è stata aperta e usata la partita Iva prima della richiesta della NASpI oppure dopo. Solo in quest’ultimo caso si potrà continuare a percepire la NASpI entro i 4.800 euro.
    In entrambi i casi, nel rispetto dei limiti di reddito sopra descritti, la NASpI sarà ridotta dell’80%.
  • PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI (con ritenuta d’acconto del 20%)
    Pur in assenza di partita Iva, i redditi da prestazioni autonome occasionali seguono le stesse regole dei redditi da lavoro autonomo in quanto rientranti nella stessa natura reddituale. Entro i 4.800 euro annui la NASpI verrà ridotta dell’80%

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