Lo Statuto dei lavoratori e il Codice della privacy ci aiutano a capire fino a che punto il datore di lavoro può effettuare dei controlli sugli strumenti di lavoro
Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia circonda ogni aspetto della nostra vita, da come muoversi in città a cosa comprare al supermercato.
Anche al lavoro, gli strumenti digitali e lo sviluppo tecnologico continuano a portare innovazioni non solo per la semplificazione delle attività e di alcuni aspetti burocratici, ma anche per quanto riguarda la nascita di nuove professioni.
In questo contesto è utile sapere quali, tra gli strumenti digitali che utilizziamo tutti i giorni, sono considerati strumenti di lavoro e, in riferimento a questi, quali controlli può effettuare il tuo datore di lavoro.
La norma di riferimento è l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratoriSi tratta della legge 300/1970, che ha introdotto importanti norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento More, che pone delle regole importanti in materia di controllo, anche a distanza, dell’attività dei lavoratori.
Ma fino a che punto questa attività può essere controllata? Quali regole deve rispettare il datore? Scopriamolo insieme in questo articolo.
È definito strumento di lavoro qualsiasi apparecchio o dispositivo essenziale per lo svolgimento della tua prestazione lavorativa e delle mansioni per le quali sei stato assunto.
Per farti capire meglio, nel nostro ordinamento esistono due importanti definizioni:
Da queste definizioni possiamo certamente considerare strumenti di lavoro il pc, lo smartphone e la casella di posta elettronica.
Dipende. Il datore ha il dovere di controllare che l’attività tua e dei tuoi colleghi sia eseguita secondo le sue direttive ma, al tempo stesso, deve rispettare il vostro diritto alla riservatezza e alla libertà di espressione.
La prima domanda che devi porti è se lo strumento che stai usando (ad esempio il pc oppure il telefono) è essenziale per lo svolgimento della tua attività.
Se la risposta è sì, allora sappi che proprio per questo motivo il datore può controllare il pc e il telefono che usi e raccogliere dati e informazioni. Tali dati, infine, possono essere utilizzati per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
Attenzione: restano comunque vietati i controlli di natura “massiva”, cioè quelle verifiche continue e non strettamente legate al tuo lavoro.
Lo Statuto dei lavoratori prevede il rispetto di precise regole diverse a seconda dello strumento che il datore intende introdurre in azienda e/o controllare.
Quando installa impianti che permettono un controllo a distanza dei lavoratori, come ad esempio quelli di videosorveglianza, deve:
Al contrario, invece, in riferimento agli strumenti di lavoro che consegna ai lavoratori non c’è l’obbligo di raggiungere una intesa sindacale o di ottenere l’autorizzazione ministeriale. Il controllo, quindi, è libero e sarai tu a dover verificare se viene esercitato in modo legittimo.
Attenzione: perché il datore possa controllare in modo legittimo i tuoi strumenti di lavoro è obbligatorio che ti consegni un documento che contiene informazioni sulle modalità di utilizzo e sui dati rispetto ai quali potrà essere esercitato il controllo. È molto importante, poi, il riferimento alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati.
Sì, a stabilirlo è proprio il Garante della privacy specificando che tutte le informazioni e i dati raccolti nelle modalità sopra spiegate possono essere utilizzati anche per sanzioni disciplinari.
Come abbiamo specificato, però, affinché il tuo datore di lavoro possa farti una sanzione disciplinare, è necessario:
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