I limiti giuridici all’attività investigativa del datore sul comportamento dei dipendenti. E i casi più frequenti in cui quest’ultimo è legittimato a effettuare controlli “difensivi” tramite agenzia investigativa
Lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) prevede delle disposizioni a tutela della libertà e dignità dei lavoratori. In particolare delimita la sfera di intervento e controllo del datore di lavoro (art. 2 e 3), al fine di tutelare interessi e patrimonio dell’azienda.
Questi controlli, se effettuati da soggetti esterni all’azienda (ad es. agenzie investigative), non possono sconfinare nella vigilanza sull’adempimento dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, esclusivamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Tuttavia queste disposizioni non precludono il potere del datore di lavoro di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni, sia per effettuare verifiche a tutela del patrimonio aziendale, sia per accertare specifiche mancanze dei dipendenti, lesive della fiducia del datore.
La sorveglianza del datore di lavoro sul comportamento dei dipendenti, effettuata tramite investigatori privati, è ammissibile solo per verificare eventuali azioni illecite; non è invece legittima se diretta a verificare l’adempimento o l’inadempimento delle prestazioni lavorative. Quindi questi controlli non possono avere ad oggetto l’esatta esecuzione delle obbligazioni lavorative.
Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi cioè a rilevare mancanze specifiche o comportamenti illeciti del lavoratore, anche estranei alla normale attività lavorativa, lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il potere di ricorrere ad attività investigative, a tutela degli interessi aziendali, può essere esercitato dal datore di lavoro non solo nel caso di evidenti prove di comportamenti illeciti commessi dal lavoratore, ma anche in ragione del semplice sospetto che illeciti siano in corso di esecuzione, o stiano per essere commessi dal dipendente.
I controlli e le indagini dell’agenzia investigativa possono essere effettuati anche al di fuori dell’orario o della sede di lavoro; ma a condizione che non siano svolti in maniera pervasiva, rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori e siano comunque improntati ai generali criteri di correttezza e buona fede.
Tra gli esempi più frequenti in cui il datore di lavoro ricorre al controllo tramite agenzia investigativa – per verificare comportamenti e spostamenti del dipendente – si segnalano:
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