Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale

Indennità di accompagnamento e ricovero in ospedale
(foto Shutterstock)

La Corte di Cassazione ha confermato che il semplice ricovero in ospedale non fa perdere il beneficio assistenziale

Il familiare ha diritto all’indennità di accompagnamento anche se ricoverato in un ospedale pubblico. È questo il principio di diritto espresso dalla recente sentenza della Cassazione del 26 ottobre 2022. L’INPS è dunque tenuta a riconoscere e a pagare l’indennità.

Secondo la Suprema Corte, il beneficiario ha diritto all’indennità anche se ricoverato in un ospedale, a condizione che le prestazioni offerte dalla struttura sanitaria non esauriscano tutte le esigenze di cura e assistenza del soggetto ricoverato.

Una sentenza che rassicura le migliaia di persone che ricevono questo particolare sussidio e sancisce un principio di civiltà e di solidarietà: il ricovero ospedaliero non è un motivo per disconoscere o sospendere il pagamento dell’indennità di accompagnamento.

Cos’è l’indennità di accompagnamento?

È una delle indennità più importanti del nostro sistema assistenziale ed è disciplinata dalla legge numero 18 del 1980.

Possono richiederla i soggetti mutilati o invalidi civili totali, a prescindere dal reddito e dall’età, per i quali è stata accertata:

  • l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure
  • l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e con bisogno di assistenza continua (lavarsi, vestirsi, mangiare, curare la propria persona).

La minorazione deve essere stata accertata o confermata dalla competente commissione medico legale.

L’indennità spetta anche ai soggetti minori, se rientrano nelle medesime condizioni sopra indicate.

A quanto ammonta? Spetta in misura fissa: per il 2022 è pari a 525 euro, per 12 mensilità ed è esentasse.

Differenza tra legge 104 e accompagnamento

Questa speciale indennità non va confusa con le misure assistenziali previste dalla legge 104 del 1992.

La prima, infatti, prescinde da qualsiasi rapporto lavorativo e spetta direttamente al soggetto mutilato o invalido. Diversamente, le prestazioni previste dalla legge 104 possono essere richieste anche dal caregiver, ossia da colui che presta assistenza al disabile grave. 

Pur mantenendo distinte le due prestazioni è possibile:

  • che un soggetto goda dei permessi 104 e non abbia diritto all’indennità di accompagnamento: si pensi a un disabile che è comunque in grado di provvedere alla propria persona;
  • viceversa che un soggetto abbia diritto all’accompagnamento e non alle 104, come nei casi di soggetti minori o di pensionati.

Indennità anche in caso di ricovero ospedaliero

La legge prevede che “sono esclusi dalle indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.

Tale previsione è all’origine della causa promossa dalla donna, alla quale l’INPS non aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento per il fatto di essere ricoverata in un ospedale pubblico.

La donna ha impugnato il diniego, adducendo che il ricovero in ospedale e le prestazioni sanitarie offerte non fossero da sole sufficienti a coprire tutte le necessità e i bisogni a cui, da sola, non riusciva a far fronte.

In particolare, la signora ha dimostrato che, essendo colpita da una forma di encefalopatia degenerativa, necessitava di ulteriori prestazioni di cura e di assistenza, che la struttura sanitaria non poteva garantire.

La sentenza della Cassazione

La donna ha così impugnato il rigetto della domanda e, nonostante le opposizioni dell’INPS, ha vinto in tutti i gradi di giudizio.

Da ultimo, la Corte di Cassazione, confermando il diritto della beneficiaria all’indennità, ha ribadito che “in tema di indennità di accompagnamento, il beneficio può spettare all’invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana”.

Si tratta di un principio costantemente espresso dalla Corte di Cassazione e che ormai fa parte della disciplina dell’istituto. Ad esempio, con la sentenza 25569 del 2008 la Cassazione ha confermato il diritto all’indennità di accompagnamento anche per i giorni di trattamento chemioterapico in regime di day hospital. 

 

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