Estensione della durata delle casse integrazioni, divieto di licenziamento, proroga dei rapporti a tempo determinato, emersione dei contratti di lavoro e Fondo nuove competenze.
Sono stati aumentati i fondi a finanziamento delle casse integrazioni: infatti il decreto Rilancio ha previsto la proroga delle settimane richiedibili dal datore di lavoro che accede alla cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More ordinaria (CIGO), al fondo di integrazione salariale (FIS) e alla cassa integrazione in deroga (CIGD).
A patto che siano già state fruite le 9 ordinarie sarà possibile usufruire di ulteriori 5 settimane da usare nello stesso periodo e cioè dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Una volta terminate anche le 5 settimane aggiuntive il datore potrà richiedere ulteriori 4 settimane a copertura del periodo 1° settembre – 31 ottobre 2020.
Le quattro settimane potranno essere anticipate, e cioè usate prima del 1° settembre 2020, se il datore che le richiede appartiene al settore del turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.
I datori di lavoro non potranno procedere a forme di licenziamento per motivi oggettiviÈ determinato da motivi economici, produttivi e organizzativi. More e licenziamento collettivo fino al 17 agosto 2020 (ovvero il termine dei 5 mesi in cui il divieto opera, e cioè a far data dal 17 marzo 2020).
In caso di licenziamento in spregio del divieto, il Giudice potrà condannare la società alla reintegra del lavoratore e al risarcimento del danno, a prescindere dalle dimensioni aziendali, e quindi anche in caso di aziende con meno di 15 dipendenti, trattandosi di ipotesi di nullità del licenziamento.
Gli unici licenziamenti possibili sono quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e cioè per ragioni riguardanti comportamenti gravi tenuti dal lavoratore.
I contratti di lavoro a termine per cui normalmente è prevista la presenza di una specifica causaleÈ il motivo, tassativamente previsto dalla legge, che deve giustificare il rinnovo di un contratto a tempo determinato, pena la sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. More per la proroga oltre i 12 mesi e ad ogni rinnovo, potranno essere prorogati fino al 30 agosto 2020 senza l’apposizione di specifica causale.
Rimane fermo il limite massimo della durata complessiva del rapporto a tempo determinato di 24 mesi.
Il governo ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani, di uno stato membro UE, o stranieri, di concludere contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri, i quali potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi, il tutto in deroga alle ordinarie previsioni.
Attraverso apposita domanda, i datori di lavoro che intendono stipulare un nuovo contratto con cittadini stranieri presenti in Italia soggiornanti irregolarmente o che vogliono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro in nero potranno regolarizzare le loro posizioni.
Sarà infatti possibile presentare istanza già dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2020 coinvolgendo lo sportello unico per l’immigrazione, l’INPS e la Questura.
L’istanza prevede un importo forfettario per la sanatoria di 500 euro, volto a coprire le spese per l’espletamento della procedura dell’emersione.
È stato istituito un fondo volto a supportare la riqualificazione del personale, il cui orario di lavoro sarà rimodulato come conseguenza delle mutate esigenze organizzative e produttive post coronavirus.
Lo scopo è quello di incentivare le aziende ad investire nelle persone anziché licenziare e per fare ciò le ore di formazione retribuite saranno a carico del fondo, compresi gli oneri di contribuzione ed assicurazione (INPS ed INAIL).
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