Dal 1° luglio 2026 entra in vigore l’adesione automatica alla previdenza complementare

novità previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026, per alcune nuove assunzioni nel settore privato il TFR viene destinato automaticamente alla previdenza complementare, salvo una scelta diversa comunicata entro 60 giorni

A partire dal 1° luglio 2026 sono operative al 100% le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025 art. 1 commi 195 e seguenti) e spiegate dettagliatamente nelle recenti direttive Covip.

Vediamo insieme, in modo semplice, a cosa bisogna prestare attenzione e cosa succede a previdenza complementare e TFR in base alla tua situazione lavorativa.

Voce Dettagli
Entrata in vigore 1° luglio 2026
A chi si applica principalmente A chi viene assunto per la prima volta come dipendente nel settore privato
Effetto automatico della normativa Il TFR viene destinato a una forma di previdenza complementare dalla data di assunzione

TFR e previdenza complementare in caso di prima assunzione

Dal 1° luglio 2026, se ottieni l’assunzione per la prima volta con un contratto da dipendente nel settore privato, si applicano le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare.

In questi casi, il TFR, cioè il Trattamento di Fine Rapporto, viene destinato automaticamente a una forma di previdenza complementare fin dalla data di assunzione. Puoi però rinunciare entro 60 giorni.

Durante questo periodo puoi valutare le informazioni ricevute e scegliere di:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • destinare il TFR che maturerai a un’altra forma di previdenza complementare;
  • mantenere il TFR secondo le regole previste dall’articolo 2120 del Codice civile;
  • destinare al fondo pensione solo una parte del TFR che maturerai, se gli accordi applicati lo permettono;

Se non comunichi una scelta entro 60 giorni, resta valida l’adesione automatica partita al momento dell’assunzione.

Il TFR viene destinato al fondo pensione individuato secondo questo ordine:

  • la forma collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali applicati;
  • se sono previste più forme pensionistiche, quella indicata da un accordo aziendale;
  • in mancanza di un accordo, il fondo a cui è iscritto il maggior numero di persone che lavorano nell’azienda al momento dell’assunzione;

I versamenti al fondo pensione iniziano dal mese successivo alla fine dei 60 giorni e comprendono anche le somme maturate dalla data di assunzione.

TFR e previdenza complementare quando non è il primo lavoro 

Se hai già avuto altri rapporti di lavoro da dipendente e vieni assunto dopo il 30 giugno 2026, le nuove regole si applicano solo in alcuni casi.

L’adesione automatica alla previdenza complementare scatta se, al momento della nuova assunzione, hai già una posizione attiva in un fondo pensione alla quale destini, anche solo in parte, il TFR.

Per verificare la tua situazione, al momento dell’assunzione dovrai presentare una dichiarazione sulla tua posizione previdenziale. L’obiettivo è mantenere attiva la forma di previdenza complementare che hai già scelto, insieme ai vantaggi collegati.

L’adesione automatica, invece, non scatta se:

  • sei iscritto o iscritta a un fondo pensione, ma non vi destini il TFR, per esempio perché versi solo contributi;
  • non hai alcuna posizione di previdenza complementare attiva. In questo caso, l’azienda gestisce il TFR secondo le regole ordinarie, ma puoi comunque scegliere di aderire a un fondo pensione;
  • in passato avevi una posizione in un fondo pensione, ma hai riscattato tutte le somme presenti.

Quando non si applica l’adesione automatica alla previdenza complementare

Per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 e non ha comunicato alcuna scelta nei primi sei mesi dall’assunzione, continuano a valere le regole precedenti.

In questi casi, il TFR continua a essere destinato al comparto garantito già previsto dal vecchio sistema.

L’adesione automatica alla previdenza complementare non si applica invece:

Per chi lavora nel settore pubblico continuano a valere le regole specifiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Adesione automatica alla previdenza complementare: i nuovi obblighi

A partire dal 1° luglio 2026, il ruolo del datore di lavoro evolve: da semplice sostituto d’imposta, diventa il principale presidio informativo per il lavoratore. Tale cambiamento comporta un’estensione significativa delle responsabilità aziendali.

All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il datore è tenuto a:

  • Consegnare un documento scritto che illustri chiaramente il meccanismo di adesione automatica.
  • Identificare il fondo pensione negoziale di riferimento, in base al CCNL applicato.
  • Spiegare le facoltà esercitabili entro 60 giorni dall’assunzione e le relative conseguenze previdenziali.
  • Raccogliere e conservare la dichiarazione di scelta del lavoratore (rinuncia, adesione ad altro fondo o mantenimento del TFR in azienda) per 5 anni dalla data di cessazione del rapporto.
  • Rilasciare copia conforme della suddetta dichiarazione al lavoratore.

Il mancato o inesatto adempimento degli obblighi informativi e documentali comporta rischi concreti. L’omessa comunicazione, l’assenza di prova scritta delle scelte del lavoratore o il ritardo nei versamenti contributivi possono configurare le fattispecie sanzionatorie previste dal D.Lgs. 252/2005, oltre a esporre l’azienda a possibili azioni risarcitorie da parte del lavoratore per la perdita di opportunità previdenziali.

FAQ

Quanto tempo ha il lavoratore per rinunciare all’adesione automatica?

Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per comunicare la rinuncia o una scelta diversa.

A chi si applica l’adesione automatica alla previdenza complementare?

Si applica dal 1° luglio 2026 a chi viene assunto per la prima volta come lavoratore dipendente nel settore privato e, in alcuni casi, a chi ha già una posizione attiva in un fondo pensione.

A chi non si applicano le nuove regole?

Non si applicano ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni, ai dipendenti pubblici e a chi svolge lavoro domestico.

 

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