Ricongiungimento familiare in Italia per coppie extracomunitarie dello stesso sesso: è possibile?

(foto Shutterstock)

Chi può fare domanda e come

UN CITTADINO STRANIERO, REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA, PUÒ CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CON IL PROPRIO PARTNER EXTRACOMUNITARIO?

Si, in presenza di un’unione civile regolarmente costituita in Italia o all’estero.
In Italia, infatti, è stata introdotta, nel maggio 2016, la legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso (legge Cirinnà).
Questa legge ha esteso alle unioni civili la disciplina relativa al ricongiungimento familiare e al permesso di soggiorno per motivi familiari.

CHI PUÒ CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO IN ITALIA?

Il soggetto interessato al ricongiungimento in Italia deve possedere un permesso di soggiorno.
Può trattarsi o di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), o di un permesso di durata non inferiore ad un anno, valido al momento della richiesta.
Quest’ultimo permesso, inoltre, deve essere stato rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per motivi familiari, di asilo/protezione sussidiaria, per motivi di studio o religiosi.

Il richiedente, inoltre, deve dimostrare di avere un reddito minimo annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale (per il 2019 pari a 5.945 euro).
L’importo del reddito è aumentato della metà rispetto al valore dell’assegno per ogni familiare da ricongiungere.
In altri termini, per ricongiungere solo il partner, bisogna dimostrare, per il 2019, un reddito annuo pari ad almeno 8.931 euro.

Il richiedente, infine, deve dar prova di avere a disposizione un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e idoneo all’abitazione.
Questi ultimi requisiti vengono accertati dagli uffici comunali competenti.

COME SI CHIEDE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?

Il cittadino extracomunitario già residente in Italia può presentare la richiesta di ricongiungimento familiare se in possesso di tutti i presupposti appena indicati, che devono essere documentati e, dove necessario, debitamente tradotti e legalizzati per essere utilizzati in Italia.
La richiesta va inviata allo Sportello Unico per l’immigrazione competente, in modalità telematica (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it).
Lo Sportello Unico, se non ci sono ostacoli all’ingresso dello straniero, rilascia il nulla osta al ricongiungimento.

Il nulla osta deve essere trasmesso alla Rappresentanza diplomatica italiana del paese di residenza dello straniero.
Quest’ultima, infatti, verifica l’autenticità dei documenti diretti a dimostrare la costituzione dell’unione civile in Italia o all’estero.
In caso di esito positivo, la Rappresentanza diplomatica provvede al rilascio del visto di ingresso.

LO STESSO DIRITTO È GARANTITO ALLE “COPPIE DI FATTO”?

No. Al momento questa possibilità non è riconosciuta alle “coppie di fatto”, cioè quelle coppie che non hanno formalizzato la propria unione.
Il ricongiungimento è escluso anche se le coppie sono conviventi all’estero senza alcun riconoscimento giuridico prima dell’arrivo di uno dei due partner in Italia.

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