Smart working all’estero: le ultime novità

Giovane lavoratore fa smart working all'estero
(foto Shutterstock)

Dal 1° gennaio 2024 ci sono una serie di novità per chi lavora in smart working all’estero: dall’inizio del nuovo anno, infatti, è entrato in vigore il Framework Agreement

Il Framework Agreement, o Accordo Quadro, è un aggiornamento normativo che va nella direzione della semplificazione gestionale del lavoro da remoto svolto (in parte) all’estero e che di fatto rende più flessibile la scelta del lavoratore di pagare i contributi nel proprio paese di residenza o nel paese sede dell’azienda per cui lavora. Era stato adottato da alcuni stati da luglio 2023 e dal 1° gennaio 2024 è valido anche in Italia.

Smart working all’estero: come funzionava prima del 2024 

Fino al 31 dicembre dell’anno scorso, chi si trovava nella situazione di lavorare in smart working per un’azienda con sede in un altro paese era soggetto alle norme ordinarie sui contributi e sugli aspetti di sicurezza sociale dettate dal “Regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” (Regolamento EC No 883/2004), e in particolare dall’art 13.

Nel dettaglio, l’art 13 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore eserciti abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati, i contributi vanno versati nel paese di residenza, ma solo se il lavoratore esercita lì una parte sostanziale della sua attività. Ma cosa significa “parte sostanziale”? La precedente normativa fissava il tetto al 25% del monte ore o della retribuzione.

Quindi, nel caso in cui la persona lavorasse per almeno il 25% del proprio tempo o guadagnasse almeno il 25% del proprio stipendio per attività svolte nel paese di residenza, in materia di sicurezza sociale trovava applicazione la legislazione dello Stato di residenza. In caso contrario, il lavoratore poteva essere sottoposto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro. 

Posso lavorare in smart working all’estero? Le novità dell’accordo quadro 2024

Il 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il “Framework Agreement on the application of Article 16 of Regulation No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework”, entrato successivamente in vigore dall’1 gennaio 2024

L’accordo introduce delle novità importanti per gli smart worker che lavorano per aziende straniere, andando a modificare il concetto di “attività sostanziale” e spostando il limite dal 25 al 50%.

Da quest’anno, infatti, chi svolge attività di smart working nel paese di residenza in misura inferiore al 50% potrà versare i contributi solo nello Stato europeo in cui ha sede l’impresa, purché gli Stati siano entrambi firmatari dell’accordo. 

A chi è rivolto l’Accordo quadro e come si fa richiesta? 

L’accordo, come detto, ha efficacia solo se entrambi gli Stati coinvolti sono firmatari. Ad oggi hanno firmato l’accordo i seguenti paesi: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia.

Quanto ai lavoratori, devono avere la residenza in uno Stato firmatario e lavorare in smart working per un’azienda che ha sede all’estero, in un altro Stato firmatario

L’accordo invece non regola le seguenti situazioni

  1. Il lavoratore svolge abitualmente un’altra attività nello Stato di residenza, oltre a quella per cui lavora in smart working
  2. Svolge abitualmente un’attività in uno Stato diverso da quello in cui ha la residenza o in cui il datore di lavoro ha la sede 
  3. Il soggetto è un lavoratore autonomo 

Il lavoratore potrà fare richiesta del modello A1 (con validità di tre anni, rinnovabili) allo Stato dove ha sede il datore di lavoro e con tale certificazione potrà dimostrare che non è obbligato a versare i contributi nello Stato di residenza. 

Quali sono i limiti dell’accordo quadro in termini di smart working all’estero

In base all’art 4 dell’Accordo quadro, le richieste non possono riguardare periodi precedenti all’entrata in vigore dell’accordo stesso.

Allo stesso tempo, l’Accordo non può coprire periodi precedenti al momento della richiesta, ad eccezione del caso in cui, durante il periodo oggetto della richiesta e precedente alla stessa, i contributi venivano pagati nello Stato in cui il datore di lavoro aveva la propria sede e, in aggiunta:

  • il periodo riguardante la copertura retroattiva non eccede i tre mesi
  • o la richiesta viene presentata entro il 30 giugno 2024 ed il periodo per cui viene richiesta la copertura retroattiva non eccede i dodici mesi.

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