Vaccino anti Covid-19, scudo penale per i lavoratori del settore sanitario

Vaccino anti Covid-19, scudo penale per i lavoratori del settore sanitario
(foto Shutterstock)

Il Governo ha previsto una misura speciale di non punibilità per i lavoratori sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione

Immunità non solo dal virus, ma anche immunità penale. Con questa espressione si può riassumere la novità introdotta dal Governo Draghi a tutela dei lavoratori sanitari impegnati nel sistema di vaccinazione.

All’indomani dell’avvio della campagna vaccinale di massa e in seguito ai presunti effetti indesiderati di alcuni tipi di vaccino – poi smentiti e ridimensionati dagli enti ufficiali – i lavoratori del comparto sanitario hanno manifestato la necessità di essere tutelati anche dal punto di vista della punibilità penale dei propri comportamenti.

In seguito ad alcune “morti sospette”, alcuni pubblici ministeri hanno avviato delle indagini nei confronti dei medici e del personale sanitario che erano stati impegnati nelle somministrazioni. Il Governo Draghi ha accolto queste proposte e nel decreto Aprile ha introdotto, a far data dal 1 aprile 2021, il cosiddetto “Scudo penale” per i dipendenti che lavorano nella campagna di vaccinazione.

Cosa prevede lo scudo penale per lavoratori sanitari

In particolare, l’art. 3 del dl 44/2021 denominato Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2” ha previsto che il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale non possa essere punito penalmente per omicidio o per lesioni personali, se la morte o le lesioni del soggetto vaccinato sono state provocate dall’utilizzo o dalla somministrazione del vaccino in modo conforme “con le indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

Significa che, anche qualora venga accertato che il decesso o le lesioni del soggetto vaccinato siano state provocate dal vaccino (ipotesi che, allo stato, è di remotissima probabilità), il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale, non può essere perseguito penalmente, se si è attenuto alle linee guida del Ministero della Salute e del provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio.

Pertanto, in caso di evento mortale o lesivo, al medico e all’infermiere che hanno somministrato il vaccino, sarà sufficiente dimostrare che la somministrazione è avvenuta in modo conforme con alle indicazioni del Ministero della Salute e delle autorità sanitarie internazionali.
In tutti i casi in cui, invece, la somministrazione sia avvenuta in violazione di tali regole (si pensi ad esempio ai soggetti per i quali, in presenza di gravi patologie invalidanti, sia sconsigliata la vaccinazione), per il personale sanitario non c’è alcuna immunità penale e, dunque, potrà essere imputato, a seconda dei casi, per omicidio colposo o lesioni personali colpose.

Lo “scudo penale” è dunque una misura che serve a tutelare tutto il personale sanitario. Non è escluso che i medici ed infermieri vengano eventualmente coinvolti nelle indagini penali, ma qualora emerga, già nella fase delle indagini preliminari o in giudizio, che la somministrazione è avvenuta secondo le indicazioni ufficiali, il personale sanitario non risponde penalmente del proprio operato.

La richiesta di estendere lo scudo penale

Le associazioni dei medici e del personale sanitario ora chiedono che, in sede di conversione in legge, lo scudo penale venga esteso a tutte le cure erogate e prestate durante la pandemia. «C’è il rischio di una pandemia giudiziaria», afferma il dottor Carlo Palermo, segretario dell’Associazione Medici e Dirigenti Italiani, che sottolinea come molti lavoratori del comparto sanitario per affrontare l’emergenza «abbiano spesso lavorato in ambiti specialistici non di loro competenza».

 

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