Videosorveglianza in azienda: cosa dice la legge?

videosorveglianza
(foto Shutterstock)

Per installare in azienda un sistema di videosorveglianza è sempre necessaria l’autorizzazione del sindacato o dell’Ispettorato del lavoro

Che cos’è la videosorveglianza in azienda

La videosorveglianza in azienda è un sistema di telecamere usato per controllare e registrare quello che accade in alcuni spazi di lavoro. Di solito serve per aumentare la sicurezza, per esempio per prevenire furti, danni, intrusioni o situazioni di pericolo per le persone e per i beni. In Italia ci sono regole precise che disciplinano questo strumento e che servono a proteggere anche la privacy di chi lavora, come l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e la disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy).

Le telecamere non possono essere usate per controllare in modo costante e continuo come lavori. Per installarle non basta una scelta libera del datore di lavoro, perché serve un accordo con i sindacati oppure un’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Inoltre, chi lavora deve essere informato in modo chiaro e devono essere presenti cartelli ben visibili nelle zone in cui c’è la videosorveglianza.

Voce Caratteristica
Cos’è la videosorveglianza in azienda È un sistema di telecamere usato per controllare e registrare quello che accade in alcuni spazi di lavoro
A cosa serve Serve per sicurezza, prevenzione di furti, danni, intrusioni e situazioni di pericolo
Obbligo verso chi lavora Deve essere fornita un’informativa chiara e devono esserci cartelli ben visibili

Telecamere videosorveglianza in azienda

Le telecamere in azienda vengono spesso installate per aumentare la sicurezza negli ambienti di lavoro e nelle aree aperte al pubblico. Uno degli obiettivi principali è prevenire e accertare furti, atti vandalici o altri comportamenti illeciti, sia da parte di persone esterne sia di chi lavora all’interno dell’azienda. Un’altra ragione importante è la tutela del patrimonio aziendale, quindi la protezione di beni di valore, strumenti di lavoro e informazioni riservate.

Le telecamere possono essere utili anche per la sicurezza di chi lavora, per esempio nelle aree più esposte a rischi oppure quando serve ricostruire con più chiarezza un incidente o un infortunio.

In ogni caso, il loro uso deve essere autorizzato e deve rispettare il principio di proporzionalità. Questo significa che non si possono usare strumenti troppo invasivi o fare controlli estesi e indiscriminati sulla vita privata e sull’attività lavorativa delle persone.

Audio videosorveglianza in azienda

La registrazione audio in azienda è considerata ancora più invasiva della sola ripresa video, perché può raccogliere conversazioni e aspetti della vita privata. Per questo motivo, in generale, non è ammessa oppure può essere usata solo in situazioni eccezionali e con regole molto rigide.

Anche i microfoni inseriti nelle telecamere possono essere considerati una forma di controllo nascosto e sproporzionato, con rischi molto seri per la privacy. Se il datore di lavoro usa sistemi di audio e videosorveglianza senza una valida base giuridica, può andare incontro a sanzioni amministrative e penali.

Il datore di lavoro può spiare i dipendenti?

No, il datore di lavoro non può spiarti in modo nascosto o senza limiti, perché questo viola il tuo diritto alla riservatezza e alla dignità.

I controlli a distanza sono ammessi solo in casi precisi. Devono essere giustificati da esigenze organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro oppure dalla necessità di proteggere i beni dell’azienda. In ogni caso, devono rispettare le regole previste dalla legge.

Usare telecamere nascoste o sistemi di controllo segreti può avere conseguenze molto serie. In queste situazioni possono esserci violazioni legate all’uso illecito dei dati personali e all’ingerenza nella vita privata. Nei casi più gravi, possono emergere anche responsabilità penali.

Se non rispetta le regole su privacy e controlli a distanza, chi ti assume rischia sanzioni amministrative elevate, responsabilità penale personale e conseguenze anche per l’azienda.

Per essere in regola, deve informare chi lavora in modo chiaro e trasparente, ottenere gli accordi o le autorizzazioni richieste e usare questi strumenti solo per le finalità consentite e dichiarate.

Videosorveglianza in azienda: la normativa

La normativa in tema di videosorveglianza è presente nell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Si tratta di una delle previsioni normative più importanti di tutto il nostro ordinamento, non solo del diritto del lavoro. 

Con questa norma, il Legislatore ha voluto vietare i controlli occulti delle aziende nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Vediamo il testo dell’articolo:

  1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità’ di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi  
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 
  3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per capire meglio l’articolo, è necessario soffermarsi su alcuni aspetti:

  • l’impianto di audio-videosorveglianza, anche se consente la semplice possibilità di controllo a distanza, deve essere preventivamente autorizzato;
  • le esigenze e i presupposti sono tassativi;
  • queste cautele non si applicano agli “strumenti per rendere la prestazione lavorativa”: attenzione, questo concetto va interpretato letteralmente e in senso rigoroso, per evitare facile abusi. Se lo  “strumento” non serve per rendere la prestazione, ma solo per ragioni di sicurezza (o di efficienza). deve essere autorizzato. Pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, le videocamere non servono per rendere la prestazione e devono essere autorizzate.

Videosorveglianza: utilizzo dati e privacy

Se in azienda viene installato un impianto di videosorveglianza, è obbligatorio dare a chi lavora un’informativa chiara e completa, come previsto dal comma 3 dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Questo documento deve spiegare almeno perché vengono raccolte le immagini, su quale base è consentito farlo, per quanto tempo vengono conservate e quali diritti hai sui tuoi dati personali.

Oltre all’informativa, devono essere presenti anche cartelli ben visibili nelle aree controllate, prima ancora che tu entri nello spazio ripreso dalle telecamere.

Questo passaggio è molto importante, perché la mancanza di un’informativa adeguata può rendere illecito il trattamento dei dati e portare a sanzioni da parte dell’autorità competente. In concreto, questo significa che le immagini raccolte senza una corretta informazione preventiva potrebbero non poter essere usate nemmeno in ambito disciplinare. Per esempio, se un’azienda riprende una persona mentre sottrae degli oggetti all’interno di un negozio, ma non ha prima fornito l’informativa dovuta, quel video potrebbe non essere utilizzabile per contestare il fatto sul piano disciplinare.

Videosorveglianza: sanzioni e prescrizione

In caso di impianto di videosorveglianza non autorizzato possono scattare più sanzioni:

  • sanzioni penali per violazione dello Statuto dei lavoratori: l’installazione di impianti di controllo a distanza senza le prescritte garanzie può integrare reato ex art. 38 L. 300/1970, punito con l’ammenda da 154 a 1.549 euro, oppure l’arresto da 15 giorni a un anno.
  • sanzioni amministrative privacy: il Garante può applicare multe molto elevate, fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo globale nei casi più gravi, oltre a ordinare la cessazione del trattamento e la cancellazione dei dati.
  • inutilizzabilità dei filmati raccolti: in nessun caso l’azienda potrà utilizzare i video raccolti attraverso un sistema abusivo di videosorveglianza
  • responsabilità civile verso i lavoratori e le lavoratrici: i dipendenti possono chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali (es. danno alla dignità, alla riservatezza) subiti per il controllo illegittimo.
  • eventuali ulteriori reati: in casi particolarmente invasivi (telecamere nascoste, ambienti sensibili, eventuale audio) possono configurarsi anche reati come trattamento illecito di dati personali (art. 167 Codice Privacy) e interferenze illecite nella vita privata, con ulteriori conseguenze penali.

Videosorveglianza in azienda: un caso realmente accaduto

Vediamo un caso reale che permette di comprendere bene i rischi in capo all’azienda in caso di mancata osservanza di tutti gli obblighi normativi. Un datore di lavoro ha installato all’interno della propria azienda un impianto di videosorveglianza, composto da 16 telecamere, per controllare le entrate al locale e per fare da deterrente contro possibili eventi criminosi.
Questo dispositivo poteva però anche essere usato per controllare i dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni, attività assolutamente vietata dalla legge.
L’installazione dell’impianto era stata anticipata solamente da una lettera liberatoria sottoscritta dai dipendenti, ma senza avere preventivamente un accordo con la rappresentanza sindacale interna, e senza neppure avere l’autorizzazione della sede locale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Ebbene, al termine dei tre gradi di giudizio, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 50919 del 2019, ha stabilito che la sola lettera di accettazione dell’installazione del sistema di videosorveglianza in azienda, firmata dai lavoratorinon è valida. Solo le rappresentanze sindacali dei lavoratori possono esprimere in modo valido e certo il consenso rispetto all’installazione dei sistemi di videosorveglianza, o in mancanza l’Ispettore del lavoro. Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha bocciato il ricorso dell’imprenditoreLe liberatorie sottoscritte dai dipendenti, per autorizzare il datore di lavoro all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, non erano sufficienti. 

 

Il datore di lavoro può installare liberamente telecamere in azienda?

No, per installare telecamere serve un accordo con i sindacati oppure un’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Le telecamere possono essere usate per controllare in modo continuo i dipendenti?

No, le telecamere non possono essere usate per controllare in modo costante e continuo come lavori.

La registrazione audio in azienda è ammessa?

In generale no, oppure può essere usata solo in situazioni eccezionali e con regole molto rigide.

 

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