Per installare in azienda un sistema di videosorveglianza è sempre necessaria l’autorizzazione del sindacato o dell’Ispettorato del lavoro
Un datore di lavoro ha installato all’interno della propria azienda un impianto di videosorveglianza, composto da 16 telecamere, per controllare le entrate al locale e per fare da deterrente contro possibili eventi criminosi.
Questo dispositivo poteva però anche essere usato per controllare i lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni, attività assolutamente vietata dalla legge.
L’installazione dell’impianto era stata anticipata solamente da una lettera liberatoria sottoscritta dai dipendenti, ma senza avere preventivamente un accordo con la rappresentanza sindacaleÈ un organismo di rappresentanza, all’interno dell’azienda, dei lavoratori iscritti ad un sindacato. More interna, e senza neppure avere l’autorizzazione della sede locale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
È possibile installare sul posto di lavoro un sistema di videocamere senza la preventiva autorizzazione del sindacatoÈ un’organizzazione che ha il compito di rappresentare e difendere i diritti e gli interessi di categoria dei lavoratori o dei datori di lavoro. More o dell’Ispettorato del lavoro?
La finalità dell’art. 4 dello Statuto dei LavoratoriSi tratta della legge 300/1970, che ha introdotto importanti norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento More (legge 300/1970) è la tutela dei lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro. Partendo da questa norma fondamentale, che regola ogni forma di controllo sul posto di lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che la sola lettera di accettazione dell’’installazione del sistema di videosorveglianza in azienda, firmata dai lavoratori, non è valida.
Solo le rappresentanze sindacali dei lavoratori possono esprimere in modo valido e certo il consenso rispetto all’installazione dei sistemi di videosorveglianza.
Secondo la Cassazione è sempre necessario considerare i lavoratori come “soggetti deboli” nel rapporto di lavoro subordinato. Potrebbero infatti sentirsi condizionati a firmare provvedimenti proposti dal datore di lavoro. Quindi, sia la procedura di accordo sindacale o quella amministrativa con l’Ispettorato del lavoro sono obbligatorie perché hanno la funzione di proteggere i dipendenti.
Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha bocciato il ricorso dell’imprenditore. Le liberatorie sottoscritte dai dipendenti, per autorizzare il datore di lavoro all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, non erano sufficienti. Ha ribadito inoltre l’assoluta necessità, in caso di installazione dei sistemi di controllo, di un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITLSono gli uffici provinciali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’agenzia che si occupa a livello statale della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro. More).
(Sentenza del 17 dicembre 2019 n. 50919).