Videosorveglianza in azienda: il consenso dei lavoratori non basta

(foto Shutterstock)

Per installare in azienda un sistema di videosorveglianza è sempre necessaria l’autorizzazione del sindacato o dell’Ispettorato del lavoro

IL FATTO

Un datore di lavoro ha installato all’interno della propria azienda un impianto di videosorveglianza, composto da 16 telecamere, per controllare le entrate al locale e per fare da deterrente contro possibili eventi criminosi.
Questo dispositivo poteva però anche essere usato per controllare i lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni, attività assolutamente vietata dalla legge.
L’installazione dell’impianto era stata anticipata solamente da una lettera liberatoria sottoscritta dai dipendenti, ma senza avere preventivamente un accordo con la rappresentanza sindacale interna, e senza neppure avere l’autorizzazione della sede locale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

È possibile installare sul posto di lavoro un sistema di videocamere senza la preventiva autorizzazione del sindacato o dell’Ispettorato del lavoro?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La finalità dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) è la tutela dei lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro. Partendo da questa norma fondamentale, che regola ogni forma di controllo sul posto di lavoro, la Corte di Cassazione ha stabilito che la sola lettera di accettazione dell’’installazione del sistema di videosorveglianza in azienda, firmata dai lavoratori, non è valida.

Solo le rappresentanze sindacali dei lavoratori possono esprimere in modo valido e certo il consenso rispetto all’installazione dei sistemi di videosorveglianza.
Secondo la Cassazione è sempre necessario considerare i lavoratori come “soggetti deboli” nel rapporto di lavoro subordinato. Potrebbero infatti sentirsi condizionati a firmare provvedimenti proposti dal datore di lavoro. Quindi, sia la procedura di accordo sindacale o quella amministrativa con l’Ispettorato del lavoro sono obbligatorie perché hanno la funzione di proteggere i dipendenti.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha bocciato il ricorso dell’imprenditore. Le liberatorie sottoscritte dai dipendenti, per autorizzare il datore di lavoro all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, non erano sufficienti. Ha ribadito inoltre l’assoluta necessità, in caso di installazione dei sistemi di controllo, di un accordo preventivo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, dell’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

(Sentenza del 17 dicembre 2019 n. 50919).

 

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