Vaccino anti Covid-19 in azienda e privacy, le indicazioni del Garante

infermiera effettua il vaccino a una donna
(foto Shutterstock)

Il Garante ha fornito precise indicazioni per il rispetto della privacy dei lavoratori in tutte le fasi della vaccinazione in azienda

Il rispetto della riservatezza, della privacy e dei dati sensibili dei lavoratori è uno degli aspetti più importi del piano vaccinale in azienda. I dati sullo stato di salute dei dipendenti sono considerati “particolari” e come tali richiedono la massima attenzione da parte di tutte quelle società che vogliono somministrare i vaccini all’interno dei locali aziendali.

Vediamo nel dettaglio le principali indicazioni fornite dal Garante della Privacy con il documento del 13 maggio 2021.

I vaccini in azienda

La possibilità di somministrare in vaccini in azienda è stata prevista dal Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro. Possono aderirvi tutte le aziende private, di qualsiasi dimensione e possono essere vaccinati tutti i lavoratori e collaboratori, indipendentemente dalla forma contrattuale con cui sono assunti.

Vaccino e libertà di scelta

La scelta di fare il vaccino, sia dal lato aziendale, sia per i lavoratori, è sempre volontaria.

L’azienda può promuovere delle campagne di sensibilizzazione, ma sempre nel rispetto della libera autodeterminazione dei lavoratori e rimanendo vietata qualsiasi discriminazione tra lavoratori e lavoratrici che aderiscano o meno a questa opportunità. In ogni caso, non è mai consentito al datore di lavoro conoscere i nominativi dei dipendenti che hanno prestato il proprio consenso al vaccino in azienda. I dati relativi all’adesione sono raccolti e trattati solo dal medico competente. L’azienda, infatti, conosce esclusivamente il numero dei soggetti aderenti, ma non i singoli nominativi.

Raccolta e trattamento dei dati

Il datore di lavoro non può entrare in possesso di alcun dato relativo allo stato di salute dei proprio collaboratori.

Il Garante della Privacy conferma che il titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle reciproche sfere di competenza, non è il datore di lavoro, ma il medico competente. Solo al medico competente spetta la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’organizzazione della campagna vaccinale in azienda. Ciò, secondo il Garante, al fine di evitare «una circolazione illecita di informazioni, che potrebbe determinare effetti lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati».

Massima attenzione all’uso degli strumenti aziendali

Nei casi in cui, al fine di raccogliere le informazioni in merito all’adesione dei dipendenti, vengano utilizzati strumenti informatici del datore di lavoro, devono essere osservate tutte «le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento), garantendo, ad esempio, che i dati personali relativi alle adesioni e all’anamnesi dei dipendenti non entrino, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale preposto agli uffici, o analoghe funzioni aziendali, che svolgono compiti datoriali (es. risorse umane, uffici disciplinari) e in generale a uffici o altro personale che trattano i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro».

La riservatezza nella somministrazione del vaccino anti Covid-19

Anche nella fase operativa va assicurato il massimo rispetto della privacy di ciascun soggetto. Innanzitutto, nel piano vaccinale “non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa.”

Come visto, il datore di lavoro non deve e non può conoscere i nominativi dei lavoratori che hanno aderito all’iniziativa. Per assicurare un efficiente continuazione dell’attività produttiva, l’azienda può fornire delle indicazioni al medico competente affinché la vaccinazione avvenga senza pregiudicare la produzione.

La vaccinazione avviene nei locali aziendali: secondo il Garante questi locali «dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale». Inoltre devono essere adottate le misure volte “garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità.”

 

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