Le risposte ad alcune domande sulle assenze per vaccino anti Covid-19
Ad oggi la legge non prevede specifici permessi destinati ai lavoratori privati per assentarsi al fine di svolgere visite mediche, esami diagnostici ordinari o vaccinarsi.
Alcuni contratti collettivi pubblici prevedono, invece, dei permessi retribuiti per visite o esami in cui potrebbero facilmente rientrare le ore di assenza per andare a vaccinarsi.
In ogni caso le imprese sono libere di prevedere dei permessi retribuiti a loro carico attraverso la contrattazione di secondo livello o la prassi.
Sì, solo se, per eseguire la sua mansione, il lavoratore sia tenuto a vaccinarsi per motivi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Un esempio, nell’ambito del lavoro privato, è la vaccinazione antitetanica obbligatoria ai sensi della legge 292/63 per le seguenti categorie di lavoratori: “agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all’edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici e per gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI”.
Tale legge prevede che il costo del farmaco sia interamente a carico degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie, ma il tempo impiegato dal lavoratore per vaccinarsi rimane a carico del datore di lavoro perché la vaccinazione costituisce elemento essenziale per lo svolgimento della mansione.
In modo analogo si dovrà trattare l’obbligo vaccinale per motivi di sicurezza sul lavoro in caso di vaccino anti Covid-19 per i lavoratori che svolgono una mansione per cui si renda necessario come strumento di protezione, o siano a contatto con colleghi che non possono vaccinarsi per motivi di salute.
Sì, in caso di vaccinazione di massa anti Covid-19 il lavoratore potrà assentarsi e non potrà essere oggetto di sanzioni disciplinari o di licenziamento.
Il lavoratore che si assenta per vaccinazione anti Covid-19, senza esserne obbligato, deve essere retribuito?
No. Salvo diversa previsione del contratto collettivo o di secondo livello, il lavoratore che effettui la vaccinazione anti Covid-19 non obbligatoria per legge, non verrà retribuito.
Il lavoratore potrà sempre, però, utilizzare ore di permessi retribuiti (i cosiddetti Rol ed Ex-festività) previo avviso fornito al datore di lavoro.
No, un lavoratore non può assentarsi per malattia per effettuare il vaccino anti Covid-19, in quanto non esiste uno stato morboso a fondamento dell’assenza.
No, salvo non si configurino i casi di permesso richiesto ai fini della legge 104/92 e cioè in caso di assistenza per disabilità.
Il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021 prevede che, qualora la vaccinazione venga svolta in azienda su iniziativa del datore di lavoro – e comunque su base volontaria dei lavoratori –, la somministrazione del medicinale durante l’orario di lavoro non deve essere considerata assenza. Il tempo impiegato per la vaccinazione dovrà quindi essere retribuito.
Per quanto riguarda il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il DL Sostegni specifica che l’assenza per la somministrazione del vaccino dovrà essere considerata giustificata e non comporterà alcun decurtamento della retribuzione.
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