Il decreto Sostegni bis ha previsto un’indennità di 1.600 euro per i lavoratori stagionali, da richiedere entro il 31 luglio 2021, mentre per chi aveva ottenuto i 2.400 euro l’accredito sarà automatico
Il 25 maggio 2021 il decreto Sostegni bis riconosce un’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno perso involontariamente l’occupazione tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021.
Possono ottenere il bonus lavoratori stagionali quei dipendenti, anche somministrati impiegati in aziende del settore turismo o termale, che abbiano avuto un rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e vantino almeno 30 giorni di prestazione lavorativa in questo periodo.
I beneficiari del bonus stagionali 2021 non devono essere né titolari di pensione, né avere in essere un rapporto dipendente, né percepire l’indennità di disoccupazione NASpILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More al 26 maggio 2021.
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori:
I lavoratori stagionali potranno percepire un’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro che non concorrerà alla formazione del reddito; allo stesso tempo non verranno riconosciute nè la contribuzione figurativaMeccanismo per cui, in un determinato periodo nel quale non si ha una normale attività lavorativa (come malattia, maternità, cassa integrazione etc.), non si versano contributi ma è comunque garantita la copertura assicurativa. More (cioè quella contribuzione garantita dallo Stato in determinate occasioni di necessità del lavoratore) né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Il bonus lavoratori stagionali non è cumulabile con altre indennità del decreto Sostegni bis ma con l’assegno ordinario di invalidità si.
I lavoratori in possesso dei requisiti per chiedere il bonus lavoratori stagionali devono presentare domanda all’INPS entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità stabilite dall’Istituto previdenziale.
Con messaggio n. 2309 del 16 giugno l’INPS comunica che, chi aveva già ricevuto l’indennità del d.l. 41/2021 di 2.400 euro non dovrà fare una nuova domanda per ottenere i 1.600 euro di bonus.
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