Decreto Sostegni, le novità per il lavoro

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(foto Shutterstock)

Il Governo proroga il divieto di licenziamento, concede ulteriori settimane di cassa integrazione ed elargisce indennità aggiuntive a favore dei lavoratori stagionali, dello sport e dello spettacolo

Il decreto legge n. 41/2021, detto “decreto Sostegni”, pubblicato il 22 marzo 2021 in Gazzetta Ufficiale, è l’ultimo provvedimento emanato dal Governo Draghi per sostenere le imprese e il mondo del lavoro

Proroga del divieto di licenziamento, ulteriori settimane di cassa integrazione e molte altre misure a sostegno dei livelli occupazionali.
Vediamo nel dettaglio i principali interventi.

Indennità di 2.400 euro

Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo è corrisposta un’indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 2.400 euro netti.

L’indennità spetta a coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 e che hanno lavorato per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
I beneficiari non devono già percepire la pensione né l’indennità di disoccupazione. Altre categorie di soggetti beneficiari dell’indennità di 2.400 euro sono indicati all’art.10 del dl.

Lavoratori dello sport

Il decreto Sostegni interviene anche nel settore dei lavoratori dello sport. È prevista una indennità a favore di tutti coloro che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Hanno diritto all’indennità i lavoratori e collaboratori impiegati presso il CONI, il Comitato paraolimpico, le federazioni sportive, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti nel 2019:

  • 3.600 euro, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;
  • 2.400euro, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui; 
  • 1.200euro per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Divieto di licenziamento

Rimane fermo il divieto di licenziare i lavoratori per motivi economici. Come visto per i precedenti interventi, il divieto riguarda i licenziamenti individuali e le procedure dei licenziamenti collettivi.
La durata del divieto dipende dalle dimensioni e dal settore in cui l’azienda opera.

Il divieto dura fino al 30 giugno 2021 per le aziende che possono usufruire della cassa integrazione ordinaria, dunque le aziende del settore industria manifatturiera, trasporto, metallurgia e molte altre.

Per tutte le altre aziende che non possono accedere alla cassa integrazione ordinaria, ma beneficiano di altri strumenti (ad es, il FIS o la cassa in deroga), il divieto si estende fino al 31 ottobre 2021. È il caso, ad esempio, di tutte le aziende che lavorano nel settore del commercio, del terziario, nell’artigianato, nei servizi professionali.

Cassa integrazione e ammortizzatori sociali

Per far fronte alla crisi economica provocata dalla pandemia e dalle restrizioni governative, le aziende hanno a disposizione ulteriori settimane di ammortizzatori sociali.

Per la cassa integrazione ordinaria sono concesse altre 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Invece, per la cassa integrazione in deroga e il FIS (assegno ordinario) le settimane aggiuntive sono 28 e possono essere usufruite nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.
Nel settore agricolo, la cassa integrazione (CISOA)  può essere utilizzata per altri 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Rinnovo dei contratti a termine senza causali

I lavoratori assunti con contratto a termine possono vedere prorogato il rapporto per ulteriori 12 mesi. Il decreto Sostegni reintroduce la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, di ulteriori 12 mesi, senza l’indicazione delle cosiddette “causali”. È dunque consentito prorogare (o rinnovare) i rapporti a tempo determinato anche se non sussistono i presupposti (“causali”) previste dalla disciplina ordinaria.
Questa possibilità è concessa fino al 31 dicembre 2021, fermo restando che il rapporto non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi. 

Lavoratori fragili

I lavoratori fragili e i lavoratori con disabilità grave possono usufruire di specifiche misure di sostegno e di tutela. Con il decreto Sostegni, il Governo rinnova le precedenti previsioni, scadute il 28 febbraio. Per queste particolari categorie, il lavoro è svolto preferibilmente in smart working.
Solo qualora non sia possibile lavorare da remoto e, per le condizioni ambientali, il lavoratore non possa svolgere le proprie mansioni in azienda, la disciplina delle assenze è la seguente: fino al 30 giugno 2021 tutti i giorni di assenza sono equiparati al ricovero ospedaliero, e i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto

NASpI anche senza 30 giorni lavorativi nei 12 mesi precedenti

Per la concessione dell’indennità di disoccupazione, non è necessario il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Questa speciale deroga si applica fino al 31 dicembre 2021.

 

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