Scheda di sintesi
Si tratta di periodi di astensione dal lavoro, fruibili dai genitori, alternativamente tra loro, in caso di malattia del figlio.
In particolare:
Esempio: se una famiglia ha due figli che si ammalano entrambi nell’arco dello stesso anno, ogni genitore ha a disposizione 10 giorni di astensione lavorativa (ma non potranno usarli contemporaneamente).
Il genitore che intenda utilizzare i permessi per malattia del bambino deve presentare al proprio datore di lavoro un certificato medico rilasciato da uno specialista del S.S.N. o con esso convenzionato insieme a una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 45/2000, dalla quale risulti che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo.
Questo periodo di astensione, per i dipendenti del settore privato, non è retribuito.
Per i dipendenti del settore pubblico, invece, è prevista la retribuzione per intero solo nei primi 30 giorni di assenza, per ciascun anno, e fino al 3° anno di età del figlio, mentre i giorni di assenza successivi non sono retribuiti.
La disciplina relativa alle visite fiscali, in apposite fasce orarie di reperibilità, si applica solo ai casi di malattia del lavoratore, non anche del bambino.
Da ciò consegue che, in caso di congedo per malattia del figlio, il genitore non ha l’obbligo di reperibilità durante gli orari della visita (10.00-12.00 e 17.00-19.00 per i dipendenti privati, 9.00-13.00 e 15.00-18.00 per i dipendenti pubblici).