A causa del periodo di crisi connesso alla diffusione della pandemia Covid-19, molti lavoratori hanno già perso il lavoro e sono attualmente disoccupati. Quali tutele sono previste in loro favore? Sono state adottate misure speciali per il periodo emergenziale?
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione a sostegno del reddito di lavoratori che si trovano in condizioni di non volontaria inoccupazione.
Sono i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci-lavoratori di cooperativa e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. La NASpI non è invece destinata ai dipendenti pubblici e agli operai agricoli.
La NASpI è tradizionalmente riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la loro occupazione (ad esempio in caso di dimissioniL’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica di voler interrompere il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. More per giusta causa, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o licenziamento). Ma per accedere allo stato di disoccupazione, e ricevere quindi la NASpI, bisogna soddisfare dei precisi requisiti.
Occorre sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni, risultanti dall’estratto contributivo INPS, e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto deve essere poi moltiplicato per il coefficiente 4,33.
Se la retribuzione mensile risultante dal conteggio è pari o inferiore al minimale mensile annualmente fissato dall’INPS (nel 2020 pari a 1.227,55 euro) l’importo della NASPI è pari al 75% della retribuzione calcolata.
Se è superiore a questa cifra, a tale 75% deve aggiungersi un importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e la soglia fissata dall’INPS.
In ogni caso, l’ammontare massimo dell’indennità non può superare i 1.335,40 euro al mese.
Occorre inoltre considerare che a partire dal 91° giorno l’importo si riduce del 3% al mese.
Informazioni sul calcolo dell’importo, durata della NASpI e ulteriori dettagli si possono trovare sul sito dell’INPS, accedendo tramite le proprie credenziali (PIN o SPID).
La NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se la domanda è presentata dopo tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (la cosiddetta condizionalità). Per l’emergenza coronavirus, il decreto Cura Italia ha tuttavia sospeso, dal 17 marzo al 17 maggio 2020, le misure di condizionalità e l’obbligo di partecipare ad attività e iniziative sia per chi percepisce la NASpI, sia per chi riceve il reddito di cittadinanza.
Per fruire della NASpI bisogna presentare l’apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di fine involontaria del rapporto di lavoro.
Il decreto legge Cura Italia ha prorogato di 60 giorni il termine di presentazione della domanda di NASpI per chi ha perso il lavoro dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per un totale, quindi, di 128 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Sul sito dell’INPS è disponibile il servizio di monitoraggio dello stato di una posizione o di una domanda.
Varia in base alla storia contributiva del richiedente. Infatti è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (fino ad un massimo di 24 mesi), con importo decrescente del 3% mensile a partire dal quarto mese di fruizione.
L’art. 32 della bozza di testo del “decreto aprile”, che sarà approvato a maggio 2020, prevede la proroga NASpI di due mesi per tutelare i titolari dell’assegno di disoccupazione in scadenza e verosimilmente impossibilitati, nel periodo emergenziale, a trovare una nuova occupazione. Purché però gli stessi non siano beneficiari di un’altra indennità emergenziale.
Sì. In caso di prestazione di lavoro occasionale, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi non superiori a 4.800 euro per anno civile.
In altri casi invece l’importo dell’indennità si riduce. Ad esempio nei casi di:
Sì. Chiarimenti al riguardo sono stati forniti dall’INPS con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020.
Sì. Se ricorrono i requisiti, si può fare domanda per il reddito di cittadinanza.
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