Quali sono i limiti formali e sostanziali non oltrepassabili del diritto di critica del datore di lavoro?
Lavoratore licenziato per aver criticato le misure anti contagio adottate dall’azienda. Ma il Tribunale di Firenze ha accolto l’impugnazione: il licenziamento è illegittimo perché il dipendente ha diritto di critica verso le scelte organizzative adottate dal datore di lavoro.
All’inizio della pandemia uno studio professionale adotta alcune misure di prevenzione contro la diffusione del contagio all’interno dei locali.
Uno dei dipendenti, tuttavia, ritiene che queste misure non siano sufficienti per ridurre il rischio da contagio nell’ambiente lavorativo, auspicando la chiusura dello studio, con sacrificio dell’interesse economico a favore della salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Lo dice pubblicamente con una mail inviata ai soci e ai colleghi. Lo studio non apprezza, ritiene che la mail contenga accuse gravi «fortemente diffamatorie» e licenzia il dipendente per giusta causa.
Si, il lavoratore ha diritto a criticare la propria azienda.
Tale diritto trova la propria fonte nella Costituzione, in particolare nell’art. 21 che sancisce la «libertà di pensiero» e, in ambito lavorativo, nel primo articolo dello Statuto dei Lavoratori secondo cui «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge».
Fino a che punto è lecito criticare il datore di lavoro? Qual è il confine tra il diritto alla critica e l’onore e la reputazione dell’azienda?
Sono questi gli interrogativi più importanti per comprendere fino a che punto può spingersi un dipendente con la critica nei confronti della propria azienda e delle scelte organizzative e produttive.
La risposta è nel bilanciamento tra il diritto di critica e altri diritti, aventi pari rilevanza costituzionale, come il diritto della personalità all’onore ed alla reputazione.
In sintesi, il diritto di critica del datore di lavoro può essere sempre esercitato a condizione che:
In tutti i casi in cui si superi uno di questi limiti, la critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro può integrare un illecito disciplinare.
Tornando al caso iniziale, il Tribunale di Firenze, con la sentenza 23 aprile 2021, ha accolto l’impugnazione del dipendente e ha dichiarato il licenziamento illegittimo: le opinioni espresse riguardo alle misure di contenimento del virus introdotte dall’azienda rientrano nel diritto di critica del lavoratore.