Il procedimento di negoziazione assistita vale anche nelle cause di lavoro
La descrizione di questo procedimento è riassunta nel nome:
Secondo quanto previsto dalla norma, la negoziazione assistita consiste in un accordo con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per trovare una soluzione amichevole alla controversia.
È una delle principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha esteso questo strumento anche al contenzioso in materia di lavoro.
La negoziazione assistita è disciplinata dal decreto legge 132/2014, e rappresenta una forma di mediazione in cui le parti, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, si incontrano per tentare una risoluzione extragiudiziale di una lite, già pendente o in procinto di essere avviata.
L’accordo che eventualmente viene raggiunto produce gli stessi effetti della conciliazione firmata in sede sindacale. A partire dal 28 febbraio 2023, infatti, non è più necessario recarsi presso le sedi sindacali o l’Ispettorato del lavoro per formalizzare un verbale di conciliazione.
La negoziazione assistita prende il via con la notifica dell’invito alla negoziazione, inviato dalla parte che intende avviare questo particolare tentativo di conciliazione. In questo documento viene descritta in modo sintetico la propria pretesa e si invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione.
Chi riceve l’invito è libero di scegliere se aderire o meno. Se decide di aderire, dovrà manifestare la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione.
A questo punto, le parti, sempre assistite dai rispettivi avvocati, redigono la convenzione di negoziazione, ovvero l’atto che definisce le regole del procedimento, che potremmo considerare una sorta di mediazione regolata tra le parti, dove sono indicate:
Attenzione: la sottoscrizione della convenzione di negoziazione non significa accettare la pretesa di controparte, ma semplicemente che le parti hanno deciso di incontrarsi, in buona fede, per poter verificare le reciproche posizioni.
Non esiste un tariffario ufficiale per i costi della negoziazione assistita. A differenza della mediazione civile, dove ogni organismo ha un proprio tariffario, nella negoziazione assistita l’attività è svolta direttamente dagli avvocati, quindi non c’è un corrispettivo prestabilito.
Se hai intenzione di avviare o accettare una negoziazione assistita, puoi chiedere al tuo avvocato un preventivo per conoscere i costi di assistenza extragiudiziale legati alla procedura. In genere, il costo della negoziazione dipende dal valore economico della controversia, dalla complessità della situazione e dal numero di incontri necessari per arrivare a un accordo.
La legge prevede una durata minima e una durata massima per la negoziazione assistita, in particolare:
Nel rispetto di questi termini, le parti possono indicare il termine preciso entro il quale deve concludersi la negoziazione assistita.
No, non è obbligatoria: nelle cause di diritto del lavoro, la negoziazione assistita non è una condizione di procedibilità. Esistono invece altre materie, come ad esempio le cause per il risarcimento danni da infortunio stradale, in cui è obbligatorio invitare la controparte a una negoziazione assistita prima di avviare la causa.
Nelle controversie lavorative, quindi, la negoziazione assistita è facoltativa: se ricevi un invito, non hai l’obbligo di accettarlo né a partecipare alla procedura.
Nell’ambito delle controversie di lavoro, la negoziazione assistita non è obbligatoria.
Prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, c’era addirittura un espresso divieto di avviare una procedura di negoziazione assistita per le controversie di lavoro.
Dal 1° marzo 2023 questo divieto è venuto meno e pertanto è possibile avviare una negoziazione assistita per qualsiasi materia e vertenza di lavoro.
Queste sono ad esempio le materie di lavoro per cui può essere iniziata la negoziazione assistita:
Ha lo stesso valore del verbale sottoscritto in sede protetta, ossia presso i sindacati o le sedi dell’Ispettorato del lavoro.
In particolare, la legge riconosce all’accordo di negoziazione assistita l’efficacia di cui all’articolo 2113 del codice civile, ossia l’inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni contenute nell’accordo stesso.
Le parti, assistite dai rispettivi avvocati, si incontrano, in presenza oppure da remoto, per esporre le ragioni della pretesa iniziale e delle proprie posizioni.
In questi incontri, è possibile approfondire i motivi della vertenza, promossa dal lavoratore o dall’azienda, e tentare di raggiungere un accordo conciliativo che soddisfi entrambe le parti, evitando così che la questione arrivi in tribunale.
C’è un aspetto molto importante: tutte le dichiarazioni e le eventuali prove raccolte durante la negoziazione non possono essere utilizzate in un successivo giudizio. Questo significa che nessuna delle parti potrà riferire o produrre documenti riguardo a ciò che è emerso durante gli incontri di negoziazione.
L’accordo raggiunto al termine della negoziazione ha lo stesso valore di una sentenza o di un accordo firmato in sede sindacale.
Se invece non si arriva a un’intesa, non ci sono conseguenze particolari immediate. Hai semplicemente tentato di risolvere la controversia, ma senza successo. A questo punto, spetta a te decidere come procedere: puoi avviare una causa in tribunale oppure rivolgerti all’Ispettorato del Lavoro per una conciliazione.
Facciamo un esempio concreto: se hai avviato una negoziazione assistita per farti riconoscere ore di straordinario non pagate e non si è trovato un accordo, sarai tu a dover decidere se proseguire in via giudiziale o tentare una conciliazione in sede amministrativa.
La negoziazione assistita è obbligatoria nei casi di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
Se intendi avviare una causa per ottenere un risarcimento a seguito di un sinistro stradale, devi prima inviare un invito alla negoziazione assistita. Si tratta, in questi casi, di una vera e propria condizione di procedibilità: senza questo passaggio, non puoi agire in giudizio.
Tuttavia, nella pratica accade spesso che le compagnie assicurative non partecipino né aderiscano alla negoziazione. In questi casi, trascorsi trenta giorni dall’invito senza risposta, la procedura si considera conclusa per mancata adesione e puoi procedere con l’azione giudiziaria.
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