Lavoratore stressato per demansionamento: quando si configura lo “straining”?

Lavoratore stressato per demansionamento quando si configura lo “straining”
(foto Shutterstock)

Secondo la Cassazione non c’è “straining”, una forma di mobbing attenuata, se l’adibizione a mansione inferiore dipende dalla riorganizzazione dell’intera azienda

Il fatto

Il dipendente di una banca, in seguito a un processo di riorganizzazione dell’intero istituto bancario, era stato adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte. 

Il lavoratore aveva poi fatto causa al datore di lavoro lamentando, non solo di essere stato demansionato, ma anche di essere stato sottoposto a una situazione lavorativa stressante, originata dal mutamento di mansioni e qualificabile come “straining”.

Cos’è lo straining?

Con il termine “straining” si indica una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui il lavoratore è vittima di azioni ostili, ma limitate nel numero e/o distanziate nel tempo, che modificano in negativo la sua condizione lavorativa.
Perché ricorra lo straining, basta anche un’unica azione ostile isolata (o, comunque, più azioni, ma prive di continuità), che provochi conseguenze negative, durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.

Lo straining è, quindi, una forma di mobbing “attenuata”. Infatti nel mobbing le azioni vessatorie sono compiute contro la vittima in modo continuo e prolungato; in caso di straining, invece, manca il carattere della continuità delle azioni vessatorie (come può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di lavoro).

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione ha precisato che lo “straining” si configura quando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente, mediante condizioni di lavoro «stressogene». Non può essere ravvisato, invece, quando la situazione di amarezza del lavoratore, determinata e inasprita dal cambio della sua posizione lavorativa, sia determinata da processi di riorganizzazione e ristrutturazione che coinvolgono l’intera azienda.

In questo caso, il lavoratore aveva effettivamente subito un demansionamento, essendo stato adibito a mansioni inferiori. Tuttavia, tale mutamento di mansioni non era stato determinato da intento vessatorio o punitivo del datore di lavoro, bensì si inseriva nell’ambito di un processo di riorganizzazione e ristrutturazione generale dell’istituto bancario. Inoltre il lavoratore non aveva provato altre circostanze che dimostrassero l’ostilità dell’ambiente di lavoro. Pertanto la Cassazione ha ritenuto che non fosse ravvisabile lo “straining” lamentato dal lavoratore (ordinanza 4 febbraio 2021, n. 2676).

 

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