Il 14 settembre hanno riaperto le scuole. Il Governo ha adottato un protocollo per gestire eventuali casi di Covid-19 e introdotto misure a favore dei genitori di alunni contagiati o in quarantena
Il tema della riapertura delle scuole è stato molto discusso negli ultimi mesi, ma tutti sono d’accordo su un punto: solo la riapertura delle scuole può garantire un minimo di ritorno alla normalità pre-pandemia.
Sono tanti i temi che hanno toccato il mondo dell’istruzione: dai banchi con le rotelle al trasporto pubblico, dal personale docente alla definizione dei protocolli di sicurezza all’interno delle scuole. In questo articolo parliamo delle tutele previste a favore dei lavoratori con figli studenti posti in quarantena per effetto del protocollo anticontagio.
Con il decreto legge dell’8 settembre 2020 il Governo ha recepito il protocollo approvato dall’Istituto Superiore di Sanità relativo alle linee guida che ciascun istituto scolastico deve seguire nel corso dell’anno per prevenire, ed eventualmente gestire, i casi di contagio da Covid-19 tra gli studenti e il personale docente e amministrativo.
Tra i punti principali, il protocollo prevede l’obbligo di mascherina, il divieto di assembramento di diverse classi, la misurazione della temperatura all’ingresso e la nomina di un “referente scolastico per il Covid-19”. In caso di contagio all’interno dell’istituto, sarà proprio il referente scolastico a contattare immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, a cui comunicherà l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti che sono stati a contatto con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.
I contatti stretti saranno messi, da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Questa è la cosiddetta “quarantena cautelare” o “quarantena preventiva”, poiché si riferisce a soggetti (alunni e insegnanti) che non risultano positivi al virus, ma che sono entrati in contatto con un soggetto risultato poi contagiato.
Il protocollo prevede, infine, che qualora un alunno o un operatore scolastico risultino contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi sia alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione.
Il decreto legge offre una precisa tutela a favore dei genitori lavoratori che si ritrovano i propri figli minori di quattordici anni in quarantena per essere entrati in contatto con un compagno di classe risultato positivo al Covid-19.
È stato infatti previsto che per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, il genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Secondo le regole generali, il diritto a lavorare in smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More è sempre previsto, a condizione che le mansioni possano effettivamente svolgersi da casa. Al tal proposito, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per questo periodo, è prevista l’erogazione di una indennità pari al 50% della retribuzione stessa (anticipata dal datore di lavoro e poi restituita, tramite conguaglio, dall’INPS).
Le misure sono dunque due: il diritto allo smart working oppure la possibilità di rimanere a casa con il figlio, in questa seconda ipotesi con il riconoscimento di una retribuzione ridotta a metà.
È utile ricordare le condizioni per entrambe le previsioni:
Tali previsioni non operano nel caso in cui l’altro genitore lavori già in smart working oppure non svolga attività lavorativa.
Le misure permangono per tutto il periodo di quarantena disposto dal dipartimento dell’Asl. Nel caso in cui venga rinnovato l’ordine di quarantena per la stessa classe, il diritto ad usufruire delle due misure può essere esercitato nuovamente alle stesse condizioni.
Per i genitori di figli over 14 anni, rimane la scelta tra le tutele ordinarie, ovvero:
Oltre a queste tutele, i genitori di figli under 14 anni possono utilizzare anche gli strumenti ordinari, ovvero:
Queste previsioni riguardano esclusivamente l’ipotesi dei genitori di figli messi in “quarantena cautelare” per essere entrati i contatto con un compagno/docente risultato positivo, ossia figli che non positivi al virus, ma che posti in quarantena a scopo precauzionale.
Vediamo invece il caso in cui, invece, il figlio risulti contagiato. Il genitore lavoratore, indipendentemente dall’età del figlio, quale congiunto di persona contagiata, sarà posto in regime di isolamento domiciliare e sorveglianza attiva. Tale periodo sarà equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e il medico curante scriverà il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
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