Permessi non goduti: quando possono essere pagati?

Permessi non goduti: quando possono essere pagati
(foto Shutterstock)

In alcune ipotesi il lavoratore può chiedere all’azienda il pagamento dei permessi non goduti

Quanti tipi di permessi ci sono? 

A differenza delle ferie, che sono previste per legge (che ne definisce il numero minimo di giorni), i permessi ed ex-festività sono previsti e maturano in base al CCNL applicato in azienda. 

L’ammontare è variabile in base non solo al CCNL, ma anche alle dimensioni dell’azienda. Ad esempio:

  • CCNL Terziario Confcommercio: annualmente si maturano 56 ore di Riduzione Orario Lavorativo (ROL), che diventano 72 per le aziende con più di 15 dipendenti, e 32 ore di ex-festività
  • CCNL Metalmeccanica Industria: 72 ore di Permessi Annui Retribuiti (PAR) e 32 ore di ex-festività, all’anno
  • CCNL Studi Professionali: 40 ore annue di ROL, 66 ore se si lavora anche il sabato, e 32 ore di ex-festività.

Cosa significa liquidarli?

Il lavoratore ha il diritto di utilizzare i permessi maturati assentandosi dal lavoro. Può capitare, tuttavia, che il dipendente non intenda usufruirne, oppure sia trascorso troppo tempo dalla relativa maturazione. 

In questi casi, può chiedere all’azienda il pagamento in busta paga del corrispondente valore economico. La liquidazione è dunque il pagamento delle somme di denaro che corrispondono alle ore o giorni di permessi non goduti dal dipendente.

Come si liquidano?

Per la liquidazione dei permessi, è necessario: 

  • averli maturati
  • aver fatto una richiesta, preferibilmente scritta, al proprio datore di lavoro, indicandone l’ammontare e la relativa liquidazione
  • aspettare che il datore di lavoro accetti la richiesta

Una particolarità: alcuni contratti collettivi prevedono la liquidazione dei permessi non goduti. Ad esempio, il CCNL Terziario Confcommercio prevede la liquidazione con il cedolino di giugno di tutti quelli maturati nell’anno precedente a quello in corso e non fruiti.

Dove si vedono i permessi in busta paga?

Sono normalmente indicati all’interno dei contatori generali nella parte bassa della busta paga.

 Se non è presente il relativo contatore nel proprio cedolino, probabilmente vuol dire che non si è ancora maturato il diritto ad essi.

Alcuni CCNL, infatti, prevedono che la maturazione avvenga solo dopo un certo periodo di tempo.

Sempre prendendo ad esempio il CCNL Terziario Confcommercio, i ROL maturano al 50% trascorsi 2 anni dalla data di assunzione, mentre in misura piena solo dopo 4 anni.

 

 

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