In alcune ipotesi il lavoratore può chiedere all’azienda il pagamento dei permessi non goduti
A differenza delle ferie, che sono previste per legge (che ne definisce il numero minimo di giorni), i permessi ed ex-festività sono previsti e maturano in base al CCNL applicato in azienda.
L’ammontare è variabile in base non solo al CCNL, ma anche alle dimensioni dell’azienda. Ad esempio:
Il lavoratore ha il diritto di utilizzare i permessi maturati assentandosi dal lavoro. Può capitare, tuttavia, che il dipendente non intenda usufruirne, oppure sia trascorso troppo tempo dalla relativa maturazione.
In questi casi, può chiedere all’azienda il pagamento in busta paga del corrispondente valore economico. La liquidazione è dunque il pagamento delle somme di denaro che corrispondono alle ore o giorni di permessi non goduti dal dipendente.
Per la liquidazione dei permessi, è necessario:
Una particolarità: alcuni contratti collettivi prevedono la liquidazione dei permessi non goduti. Ad esempio, il CCNL Terziario Confcommercio prevede la liquidazione con il cedolino di giugno di tutti quelli maturati nell’anno precedente a quello in corso e non fruiti.
Sono normalmente indicati all’interno dei contatori generali nella parte bassa della busta paga.
Se non è presente il relativo contatore nel proprio cedolino, probabilmente vuol dire che non si è ancora maturato il diritto ad essi.
Alcuni CCNL, infatti, prevedono che la maturazione avvenga solo dopo un certo periodo di tempo.
Sempre prendendo ad esempio il CCNL Terziario Confcommercio, i ROL maturano al 50% trascorsi 2 anni dalla data di assunzione, mentre in misura piena solo dopo 4 anni.
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