Le aziende ripartono, alcune non si sono mai fermate, in ogni caso il governo ha previsto alcune misure per tutelare non solo i lavoratori in generale ma soprattutto chi ne ha più bisogno cioè i genitori, i disabili e i caregiver. Ecco le novità apportate con il decreto Rilancio.
È stato portato a 30 giorni il periodo in cui i genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale speciale Covid-19 per accudire i figli di età non superiore ai 12 anni.
Il congedo, come in precedenza, è fruibile anche retroattivamente a far data dal 5 marzo 2020, con la differenza che ora si potrà utilizzare sino al 31 luglio 2020.
Il congedo continua ad essere retribuito al 50% rispetto alla retribuzione lorda percepita dal genitore, il quale può chiede il congedo alla condizione che l’altro genitore non sia in cassa integrazioneÈ uno strumento previsto dalla legge ed erogato dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per ragioni legate all’azienda. More o disoccupato.
Per i genitori dei ragazzi fino ai 16 anni vi è anche la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.
In alternativa al congedo vi è la possibilità di richiedere il bonus baby sitter.
L’agevolazione può essere richiesta dai dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.
L’agevolazione viene erogata dall’INPS e consiste in un importo destinato al pagamento di servizi per la cura dei figli, sarà infatti possibile per il genitore occupato nel settore privato chiedere, anziché 600,00 euro come da precedente previsione, 1.200,00 euro; mentre per il personale sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia ed operatori socio sanitari) l’importo passa da 1.000,00 a 2.000,00 euro.
Il bonus può essere usato per pagare la baby sitter o per il pagamento dei servizi erogati dai centri estivi, integrativi per l’infanzia, socio-educativi territoriali oltre a quelli integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Per i mesi di maggio e giugno sarà possibile, grazie all’aumento previsto dal decreto Rilancio, richiedere più giorni di permesso l. 104/92, e cioè altri 12 giorni da intendersi aggiuntivi rispetto ai 3 mensili per cui si aveva già diritto.
Questi permessi speciali sono indirizzati ai caregiver ovvero a quelle persone che si prendono cura di un familiare con grave disabilità certificata o ai lavoratori disabili stessi.
Laddove possibile lo smart working deve essere una modalità di lavoro privilegiata per la generalità dei lavoratori, al fine di scongiurare ogni eventuale contagio. Con il decreto Rilancio si attribuisce poi un diritto allo smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More in capo ai lavoratori genitori di figli fino ai 14 anni, al quale gli stessi potranno accedere compatibilmente con la prestazione lavorativa.
Il diritto spetta solo se nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o sia non lavoratore.
Qualora l’azienda fosse sprovvista degli adeguati strumenti informatici, il lavoratore potrà utilizzare quelli personali.
Il lavoro smart potrà essere usato dai datori pubblici e privati fino a cessata emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Il decreto 18/2020 aveva altresì previsto per i lavoratori disabili o che avessero nel proprio nucleo un familiare disabile, per tutta la durata dello stato di emergenza covid-19, il diritto a svolgere la propria prestazione in modalità smart, fermo restando la compatibilità della prestazione con tale modalità lavorativa.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working. Lo stesso vale anche per lavoratori immunodepressi o conviventi con soggetti immunodepressi.
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