Contratti a termine e covid: rinnovi e proroghe automatiche

contratto a termine e Covid
(foto Shutterstock)

Nuove tutele per i lavoratori a tempo determinato: ecco le principali novità

Nel periodo di crisi sanitaria ed economica connesso all’epidemia Covid-19, il Governo è intervenuto, sia con il decreto “Cura Italia” che con il recente decreto “Rilancio”, al fine di tutelare l’occupazione dei lavoratori a tempo determinato.

L’ultima novità consiste nella possibilità, nel periodo emergenziale, di prorogare o rinnovare i contratti a termine nel periodo di cassa integrazione, e nel meccanismo da ultimo introdotto di automatismo della proroga. Emergono tuttavia diversi profili problematici.

 Le deroghe del decreto “Cura Italia”

 L’art. 19-bis della legge n. 27/2020, di conversione del cd. decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), ha previsto, in deroga all’ordinario divieto di assunzione, la possibilità di prorogare e rinnovare contratti a tempo determinato. In particolare, il contratto è prorogabile o rinnovabile nel periodo in cui l’azienda ha in atto una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni connesso all’emergenza Covid-19.

La durata della “sospensione” del divieto è connessa al periodo di fruizione della cassa integrazione per Covid-19. Ricomprende anche la proroga e il rinnovo a termine di un lavoratore da parte di un’agenzia per il lavoro, a scopo di somministrazione.

Sempre al fine di dare continuità ai rapporti di lavoro a termine, trova temporaneamente disapplicazione anche l’obbligo dell’intervallo contrattuale tra due rapporti a tempo determinato. Questo solo limitatamente al periodo di fruizione, da parte dell’azienda, di un ammortizzatore sociale Covid-19.

Le misure del decreto “Rilancio”

Un’ulteriore agevolazione per il contratto a tempo determinato è stata introdotta dall’art. 93 del decreto “Rilancio” (d.l. 34/2020), recentemente convertito in l. 77/2020.

Si tratta della possibilità di prorogare e rinnovare contratti di lavoro subordinati a tempo determinato senza l’obbligo della causale. Dall’entrata in vigore del c.d. decreto dignità (d.l. 87/2018), la specificazione della causale (ossia del motivo del ricorso alle prestazioni a termine) è invece obbligatoria:

– qualora il contatto a tempo determinato sia superiore ai 12 mesi;

– in caso di proroga del contratto a termine, qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro superi i 12 mesi;

– in ogni caso di rinnovo, e cioè di stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato con un lavoratore già assunto a termine presso lo stesso datore di lavoro.

La deroga alla “causalità” del contratto a termine introdotta dal decreto Rilancio, tuttavia presenta limiti e difficoltà interpretative.

Difficoltà interpretative

La possibilità di prorogare e rinnovare i contratti a termine senza la specificazione di una causale è deroga formalmente connessa a fronteggiare il “riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Formula che, se isolata dalla considerazione delle finalità con cui è stata introdotta, sembrerebbe consentire la proroga solo alle aziende che nei mesi scorsi abbiano sospeso l’attività e che ora stanno riavviando la produzione. Seguendo questa interpretazione riduttiva sarebbero escluse senza motivo, quindi, le aziende che non hanno mai cessato l’attività.

Inoltre, la deroga alla causalità di proroga e rinnovo è riferita solo ai contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020. I contratti conclusi dal 24 febbraio in poi, e dunque in piena emergenza Covid, dovranno obbligatoriamente prevedere una causale, ossia un motivo tra quelli previsti dal primo comma dell’articolo 19, del decreto legislativo 81/2015, per la proroga o per il rinnovo.

Infine, in ragione della stretta connessione dell’eccezione introdotta con la situazione   emergenziale, è previsto che la durata del rapporto a tempo determinato, prorogato o rinnovato in virtù di questa disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020, indipendentemente dal fatto che non si sia ancora raggiunta la durata massima prevista dalla legge (24 mesi), o dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

Le novità della proroga automatica

La legge di conversione del decreto Rilancio (n. 77/2020), ha previsto che il termine dei contratti di lavoro di durata predeterminata, per legge o per volontà delle parti, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza.

Pertanto, tutti i contratti di apprendistato, tempo determinato e somministrazione, non scaduti alla data del 18 luglio 2020 (conversione del decreto Rilancio), vedono spostato in avanti il momento della loro conclusione di un periodo pari alla durata della sospensione della prestazione lavorativa per l’intervento degli ammortizzatori sociali emergenziali.

La proroga, con i connessi oneri, è automatica e obbligatoria: opera cioè a prescindere dalla volontà e, in certi casi, anche contrariamente all’interesse concreto delle parti (ad es. nell’ipotesi di sostituzione per maternità, nel caso in cui nel frattempo la lavoratrice sostituita rientri al lavoro).

Il Ministero del lavoro, con faq apparsa sul sito internet, ha chiarito che la proroga automatica dei contratti a termine connessa all’emergenza Covid non opera solo per i periodi di sospensione in cassa integrazione, ma scatta anche per i giorni di ferie e vale anche per i rapporti stagionali.

La novità lascia aperti vari profili problematici. In primo luogo di costituzionalità (art. 41 della Costituzione) per il condizionamento che comporta alla libertà di iniziativa economica e all’autonomia privata, ma anche di coordinamento sistematico (le fattispecie per le quali opererà la neo introdotta proroga automatica scavalleranno il termine del 30 agosto).

 

 

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