Covid-19, il datore di lavoro è penalmente responsabile in caso di contagio?

(foto Shutterstock)

Se un lavoratore contrae il coronavirus sul lavoro, il datore può essere considerato responsabile qualora non abbia adottato le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL DATORE DI LAVORO

Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori e di evitare gli infortuni sul lavoro; per farlo, deve adottare tutte le misure necessarie, secondo la miglior scienza ed esperienza del momento.

Quindi, i datori di lavoro devono adoperarsi anche per evitare che i dipendenti siano esposti al rischio di contagio da Covid-19, considerato infortunio se contratto sul lavoro. A tal fine, è necessario rispettare le prescrizioni per la sicurezza in azienda (a partire dal Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) e attuare le misure previste dalla disciplina emergenziale e dai Protocolli condivisi di sicurezza per i lavoratori (il più recente risale al 24 aprile).

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO

Cosa succede se un lavoratore contrae l’infezione da Covid-19?

Come per gli altri infortuni sul lavoro, il datore potrebbe essere chiamato a risponderne anche penalmente. Perché si configuri un reato, però, non basta che ci sia stato il contagio. Infatti, va provata la sussistenza di una condotta colposa del datore di lavoro (tralasciando l’ipotesi poco probabile di dolo), consistente nell’omesso rispetto delle prescrizioni per la sicurezza dei lavoratori (ad esempio, mancata adozione delle misure previste dal Protocollo condiviso).

Deve esistere, inoltre, il nesso di causalità tra la condotta del datore e l’infortunio. Va, quindi, provato che il danno al lavoratore non si sarebbe verificato, se il datore avesse adottato tutte le cautele necessarie. Ed è necessario che l’infezione sia riconducibile all’attività lavorativa, ossia il virus deve essere stato contratto in azienda e non in altre circostanze.

I REATI CONTESTABILI AL DATORE

Quali potrebbero essere i reati contestabili al datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore abbia contratto il virus nello svolgimento della sua prestazione lavorativa, e si accerti che il datore non ha adottato le necessarie misure di sicurezza per evitare il contagio?

In astratto, potrebbero configurarsi il reato di lesioni personali colpose oppure, qualora al contagio consegua purtroppo il decesso del lavoratore, il reato di omicidio colposo; con l’aggravante dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

INFORTUNIO E RESPONSABILITÀ PENALE SECONDO L’INAIL

Con comunicato stampa del 15 maggio 2020, l’Inail ha chiarito che dal riconoscimento dell’infezione da Covid-19 come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità penale (né civile) in capo al datore di lavoro. 

Pertanto, aggiunge l’Istituto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Inail “non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero”.

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