Covid-19: nuove linee guida lavoro fino a 31 ottobre 2022

Covid-19: nuove linee guida per il lavoro fino al 31 ottobre 2022
(foto Shutterstock)

Sottoscritto tra le Parti sociali nuovo protocollo che indica le misure per contrasto diffusione del virus negli ambienti di lavoro fino all’autunno

“Prudenza”, “responsabilità” e “autonomia” sono le parole chiave delle nuove linee guida per contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro. 

Il 30 giugno 2022 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus negli ambienti di lavoro. È stato firmato dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative e da parte delle associazioni datoriali, Confindustria e Confcommercio, in testa.

L’obiettivo è di “fornire indicazioni operative aggiornate finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19”.

Lo smart working rimane “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19”. Le misure rimangono in vigore fino al 31 ottobre 2022.

Il Protocollo è obbligatorio?

Sin dall’inizio della pandemia, le associazioni sindacali e le rappresentanze dei datori di lavoro hanno approvato i propri accordi nei cosiddetti Protocolli: si tratta di linee guida generali, che sintetizzano le indicazioni per la gestione condivisa delle misure di contrasto della pandemia nei luoghi di lavoro. 

Il Protocollo sottoscritto il 30 giugno è l’aggiornamento dei documenti precedenti, in linea con l’andamento e la diffusione del contagio.

 

Ciascuna azienda è libera di adottare protocolli più precisi e coerenti con i differenti contesti produttivi. In ogni caso, la gestione deve essere condivisa e partecipata da più soggetti: azienda, medico competente, responsabile per la sicurezza e per la prevenzione, rappresentanze sindacali.

Sono obbligatorie le mascherine FFP2?

Solo in alcuni contesti produttivi esiste l’obbligo di indossare le mascherine, ed è espressamente previsto per legge.

Per quanto riguarda la generalità dei contesti produttivi, il Protocollo non introduce alcun obbligo di mascherina FFP2.

L’utilizzo è consigliato nei luoghi in cui c’è un maggior rischio di contagio:

  •         ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori
  •         aperti al pubblico
  •         luoghi in cui non è possibile il distanziamento interpersonale di un metro.

In tutti questi casi, il datore di lavoro è obbligato a garantire ai lavoratori la disponibilità di mascherine FFP2. Ogni azienda è poi libera di prevedere, in sintonia con il medico competente, l’utilizzo obbligatorio della FFP2 in altri contesti produttivi, con “particolare attenzione ai soggetti fragili”.

Ingressi con possibile controllo della temperatura

Sono ormai un ricordo gli accessi in azienda con controllo tassativo della temperatura e obbligo di esibire il green pass. Il nuovo Protocollo adegua le misure di prevenzione alla mutata situazione pandemica.

Fino al 31 ottobre le aziende non sono più obbligate a controllare all’ingresso la temperatura dei propri lavoratori. Questa rimane una semplice facoltà a disposizione dei singoli datori di lavoro. Ciò significa che se nel protocollo aziendale è stato confermato il controllo della temperatura corporea quale strumento di prevenzione, il lavoratore non può sottrarsi ai controlli.

Confermato il consiglio di scaglionare e contingentare gli ingressi e le uscite al fine di “evitare assembramenti nelle zone comuni” e con la raccomandazione di “ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.”

Come tornare al lavoro dopo il Covid?

Come gestire il rientro in azienda del lavoratore contagiato da virus? Le parti sociali non potevano derogare alla normativa nazionale e infatti si limitano a rimandare alle previsioni normative e alle circolari ministeriali.

Con riguardo, invece, ai lavoratori che sono stati ricoverati, è prevista una visita da parte del medico competente, al fine di valutarne l’idoneità alle mansioni e ciò “indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.

 

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