Il welfare nel 2025 si conferma uno strumento di grande valore per i lavoratori e anche per le famiglie, nella forma tradizionale e come welfare pubblico
La Legge di Bilancio (legge 31 dicembre 2024, n. 207) contiene molteplici disposizioni in materia di welfare 2025. Alcune costituiscono la conferma di misure già introdotte negli scorsi anni, sia in termini di welfare privato – come i fringe benefits – sia in termini di welfare pubblico – come il bonus bebè e il bonus asilo nido.
Altre rivestono invece carattere di novità collocandosi tra le misure trasversali che seppure non etichettabili come vere e proprie misure di welfare 2025, acquisiscono tale valenza grazie alla finalità economico-sociale che le contraddistingue.
La prima e la più importante, riguarda la stabilizzazione per tre anni dell’aumento della soglia dei fringe benefit che era già stato previsto per il 2024.
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti – i fringe benefit – non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente entro il limite complessivo di euro 1.000 per la generalità dei lavoratori ed entro il limite di euro 2.000 per i lavoratori con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), quindi a carico.
I fringe benefit sono diventati in questi anni lo strumento privilegiato del welfare datoriale e unilaterale. Per essi il legislatore ha voluto mantenere il beneficio dell’aumento della soglia di esenzione distinguendo tra la generalità dei lavoratori e chi invece ha responsabilità genitoriali.
Il welfare 2025 prevede 1.000 euro (rispetto al limite ordinario di 258,23 euro previsto dalla norma) per la generalità dei lavoratori, elevabili a euro 2.000 per chi ha figli naturali, adottivi, affiliati o affidati. Si fa riferimento ai beni e servizi in natura previsti dall’art. 51, comma 3, del TUIR i quali in via ordinaria e in assenza delle deroghe che ora restano valide fino al 2027 non sono assoggettati a tassazione (e contribuzione) qualora il valore degli stessi abbia un valore complessivo inferiore non più a 258,23 euro, ma rispettivamente a 1.000 oppure 2.000 euro.
Se il valore di tali beni e servizi dovesse superare per anno fiscale la soglia di esenzione sarebbe assoggettato a tassazione per l’intero importo.
Per l’accesso al beneficio nell’importo più elevato è sufficiente una dichiarazione da parte del lavoratore di avervi diritto. L’Agenzia delle entrate con propria risalente circolare esplicativa – (circ. 23/E del 2023) trattandosi di misura già introdotta in periodo Covid e poi riproposta di anno in anno – aveva precisato che con riferimento alla condizione di figlio a carico bisogna fare riferimento alle disposizioni dell’art. 12 TUIR.
Questa norma risulta anch’essa modificata dalla Legge di Bilancio quanto a limiti per le detrazioni fiscali per familiari a carico, ma non con riferimento alle valutazioni di soglia per essere considerati a carico.
La norma considera fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, questo limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
Restano ricomprese nel welfare 2025 e per gli stessi anni le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché – con carattere di novità già a partire dal 2024 – le spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Qui il riferimento della L. n. 207/2024 non è più alla prima casa ma – meglio – all’abitazione principale ossia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Inoltre, va precisato che con riguardo al canone di locazione esso deve risultare da regolare contratto di locazione registrato e pagato nell’anno. Mentre con riguardo alle bollette per le utenze di acqua, luce e gas, è necessario che le spese anticipate o rimborsate dal datore di lavoro siano effettivamente sostenute dal dipendente, dal coniuge o dal familiare (cfr. Ag. Entrate circ. n. 5/2024).
Il meccanismo di differenziazione individuato dal legislatore aveva dato luogo negli scorsi anni ad alcune perplessità, in ragione – soprattutto – della limitata valenza temporale prevista anno per anno, finalizzata a dare una certa continuità alle agevolazioni introdotte durante la pandemia.
Si era scelto, pertanto, di circoscriverne la portata soggettiva con l’obiettivo di privilegiare la posizione economica delle famiglie con figli.
Il rischio, già evidenziato, era quello di un potenziale allontanamento di tale misura dai presupposti e dalla vera natura dei fringe benefit che sono, tradizionalmente, una misura generale di welfare privato anche nel 2025.
L’averne stabilizzato la portata per almeno tre anni consente ora, invece, di vedere in tale differenziazione l’occasione per consentire alle aziende una più attenta pianificazione di interventi e piani più strutturati, sia nella forma volontaria, sia attraverso il meccanismo negoziale della conversione del premio di risultato.
In questo scenario si colloca un’ulteriore, rilevante novità, utile a fugare le ulteriori perplessità che hanno accompagnato negli scorsi anni questa misura, soprattutto in merito alla posizione privilegiata delle famiglie rispetto ad altre categorie di lavoratori.
Si tratta della possibilità del rimborso delle spese di locazione connesso alle nuove assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali (non invece ai fini contributivi), per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
La misura si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo si trovi a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.
In un momento storico in cui si fatica a trovare lavoratori, si tratta chiaramente di un meccanismo finalizzato ad agevolare la mobilità nella ricerca dell’occupazione e nella gestione dei trasferimenti – per nuova occupazione – presso un altro comune.
Ma le novità, nel 2025 riguardano anche il welfare pubblico. Oltre alla conferma di bonus bebè e bonus asili nido, si può ricordare anche l’incentivazione dei programmi di screening e di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossi dai datori di lavoro, ma finanziati dal Ministero del Lavoro con apposito Fondo.
Va infatti ricordato che al di là delle misure di welfare privato o negoziale (con il meccanismo della conversione del premio di risultato) da tempo esiste anche un vero e proprio “tesoretto” a disposizione di tutti in ambito pubblico.
Si tratta di agevolazioni che non sono solo legate alla genitorialità ma riguardano le persone, la casa, la cultura e la salute e non solo i lavoratori subordinati ma anche i titolari di partita Iva, chi è in pensione, chi studia, chi è in disoccupazione.
Laborability ha sviluppato una piattaforma che mappa tutte le misure di welfare pubblico 2025, le raggruppa in un unico posto spiegate in modo chiaro e semplice, e associa i bonus alle persone, a seconda della loro situazione. Questo strumento si chiama Dritto, ed è rivolto a tutte le aziende che vogliono dare di più alle loro persone senza gravare sul costo del lavoro.