L’ex maternità facoltativa (congedo parentale) spetta ai genitori naturali e non, entro i primi 12 anni di vita del figlio: ai genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Di regola sono 10 ma possono aumentare a 11 se il padre lavoratore si astiene, in alternanza alla madre, dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante di maternità facoltativa il diritto al congedo si interrompe.
Di regola, l’indennità per il congedo parentale viene pagata dall’INPS, ma anticipata dal proprio datore di lavoro; per 6 mesi goduti entro i 6 anni di vita del bambino spetta il 30% della retribuzione, mentre, fino agli 8 anni del bambino, l’indennità è dovuta solo se l’interessato possiede un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione.
Oltre l’8° anno e fino al 12° il congedo non è indennizzabile.
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