I lavoratori dipendenti beneficiano di una serie di permessi, assenze giustificate e indennizzate, a tutela della madre e del bambino. Tra le varie tutele che ci sono vi è anche la facoltà di fruire il congedo parentale a ore, per permettere ai genitori di assistere il bambino nelle necessità dei primi anni di vita
L’INPS ha dato la possibilità ai lavoratori di fruire il congedo parentale a ore, e cioè di frazionare il permesso giornaliero, fermo restando che la durata complessiva rimane invariata.
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo deve inviare la richiesta di fruizione del congedo parentale ad ore al datore di lavoro e all’INPS, ai fini del trattamento economico e previdenziale.
La domanda deve essere inviata prima dell’inizio del congedo e l’INPS pagherà solo i giorni successivi alla richiesta.
No.
L’INPS ha chiarito che quando si fruisce del congedo parentale a ore non è possibile usufruire, nella stessa giornata, né del congedo parentaleÈ il diritto, riconosciuto in capo a entrambi i genitori, di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino. More ad ore per un altro figlio, né dei permessi per allattamento anche se la richiesta riguarda un altro figlio.
Sì.
I permessi ex legge 104/92 ad ore sono compatibili con la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, sia che si tratti di permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai famigliari, anche se minori, sia che si tratti di permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di sé stesso.
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