Maggiorazione assegno unico per genitori vedovi: le novità

Padre e figlio assegno uinco genitori vedovi
(foto Shutterstock)

Data la fragilità dei nuclei familiari in cui uno dei due genitori è rimasto vedovo, è stato previsto un bonus con l’assegno unico

L’assegno unico universale è una misura a favore della natalità e della genitorialità che consiste in un sostegno economico per le famiglie con almeno un figlio a carico. Ne hanno diritto tutti i genitori a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età del figlio. In questo articolo vedremo a quanto ammonta questa maggiorazione, quali sono i requisiti per ottenerla e quale la durata.

Gli importi di base

L’ammontare mensile, al di là delle maggiorazioni, non è lo stesso per tutti, ma varia in base all’età dei figli e alla situazione economica familiare data dall’ISEE. In altri termini, l’importo dell’assegno diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE o con la presenza di più figli.

Da ISEE e numero di figli a carico, l’INPS ogni anno pubblica una tabella assegno unico in cui elenca nel dettaglio tutti gli scaglioni dell’assegno unico partendo da quello minimo pari a 17.090,61 euro.

Assegno unico: quali maggiorazioni sono previste?

Sempre dalla tabella dell’INPS emerge che ci sono diverse condizioni che danno diritto a degli aumenti rispetto all’importo base dell’assegno unico.

Ad esempio:

  • per ogni figlio successivo al secondo;
  • in caso di figli non autosufficienti, con disabilità grave e media (senza limiti di età);
  • mamme con meno di 21 anni di età;
  • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • famiglie con ISEE inferiore a 25.000 €.

Inoltre, in base a un recente messaggio INPS, è prevista una maggiorazione anche per  quei nuclei familiari in cui uno dei genitori venga a mancare, rendendo vedovo il genitore superstite.

Assegno unico per 2 genitori lavoratori e casi di decesso

La novità era già stata anticipata dall’INPS e successivamente è intervenuta anche la legge. A giugno 2023 è stata espressamente introdotta la maggiorazione dell’assegno per i genitori vedovi.

In particolare è stata introdotta questa previsione al comma 8 dell’art. 4 del decreto legislativo 230/2021, che così recita:

“La maggiorazione è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno”.

Il genitore superstite, quindi, può beneficiare della maggiorazione che in origine era prevista solo per i nuclei familiari composti da entrambi i genitori lavoratori: da giugno 2023 questa maggiorazione è applicata per legge anche a favore del genitore vedovo.

Maggiorazione assegno unico genitore vedovo dal 1 giugno 2024

A quanto ammonta la maggiorazione dell’assegno unico per il genitore vedovo? 

Innanzitutto è opportuno chiarire che la maggiorazione in questione si applica solo per gli assegni a favore del genitore con figlio o figli minori d’età.

L’entità del bonus, anche in questo caso, varia a seconda dell’ISEE, La maggiorazione dell’assegno unico in caso di genitore vedovo è pari a 34,15 euro, ma tale aumento viene applicato in misura percentuale tenendo conto dell’ISEE familiare:

  • al 100% per ISEE pari o inferiore a 17.090 euro;
  • con una riduzione progressiva da 17.091 euro a 45.574,96  euro;
  • la maggiorazione non spetta nel caso di ISEE pari o superiore a  45.574,96  euro;
  • I requisiti e la validità della maggiorazione.

Assegno unico in caso di decesso di un genitore: come si modifica la domanda

Con il messaggio 2303 del 20 giugno 2024 l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda e maggiorazione assegno unico genitore vedovo.

Innanzitutto, la maggiorazione non riguarda più solo i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano, ma anche quelli in cui uno dei due viene a mancare.

Per quanto riguarda la modalità di applicazione della maggiorazione è necessario distinguere due diverse ipotesi:

  • in caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto;
  • invece, in caso di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione deve essere effettuata con il codice fiscale del genitore deceduto, accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, e selezionando la voce “Modifica” e successivamente “Scheda”.

 

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