Contagio, quarantena obbligatoria, isolamento domiciliare: in quali casi queste assenze possono portare al licenziamento per superamento del periodo di comporto? Quali regole per i lavoratori fragili?
Durante i mesi della pandemia sono state adottate disposizioni per disciplinare le assenze dei lavoratori a causa del contagio o del contatto con soggetti risultati positivi. Allo stesso tempo, sono state regolate le assenze dal lavoro per l’osservanza dei periodi obbligatori di quarantena o di isolamento.
Quali regole si applicano?
Queste assenze come vengono rilevate ai fini dell’eventuale licenziamento per superamento del periodo di comportoÈ il periodo di tempo in cui il lavoratore, assente dal lavoro per malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. More?
Prima di scendere nel dettaglio, vediamo le definizioni di quarantena, permanenza domiciliare e isolamento.
La quarantena è il periodo di assenza del lavoratore sano, che potrebbe essere stato esposto a un agente infettivo o a una malattia contagiosa. In questo caso il lavoratore deve rimanere presso il proprio domicilio per un periodo di 14 o 10 giorni a seconda dei casi.
La permanenza domiciliare è l’assenza del lavoratore sano, che deve essere osservata, ad esempio, nel caso di rientro da un Paese straniero.
Infine, l’isolamento si riferisce al lavoratore contagiato e consiste nella separazione dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
Secondo l’art. 26 del d.l. 18/2020, il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Significa che il lavoratore, per tutto il periodo, anche se sano, ha diritto a ricevere il trattamento di malattia. Questo periodo di assenza non può essere conteggiato dal datore di lavoro ai fini del periodo di comporto. Per esempio, se negli ultimi 24 mesi il dipendente è stato assente per malattia per 155 giorni, e ha osservato 14 giorni di quarantena, in questo periodo di 24 mesi (cosiddetto “periodo finestra”) non si devono considerare le assenze per quarantena.
I lavoratori fragili sono i dipendenti in possesso di certificazione attestante una condizione di salute che li esporrebbe ad un maggior rischio in caso di contagio da Covid-19. Per questa particolare categoria di lavoratori, è suggerito, in via prioritaria, lo svolgimento della prestazione in smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More. È possibile, tuttavia, che questa modalità non sia sempre realizzabile: si pensi, ad esempio, a un lavoratore fragile impegnato in una catena di produzione o addetto alle vendite in un negozio.
Nel caso in cui il lavoratore rimanga a casa e non possa lavorare in smart working, il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero. Questa previsione si applica a tutte le assenze fino al 28 febbraio 2021.
Alcuni contratti collettivi (ad. es. il contratto trasporto e logistica, gas e acqua, servizi ambientali) escludono tale periodo dal computo del comporto.
Come visto prima, se il contratto collettivo esclude il periodo di ricovero ospedaliero dal computo del comporto, l’azienda non deve considerare tali giorni di assenza ai fini di un eventuale licenziamento “per malattia”.
Nell’ipotesi in cui invece al lavoratore fragile sia precluso lo smart working per cause a lui non imputabili, si ritiene comunque opportuno non considerare detto periodo di assenza ai fini del comporto.
Vediamo, infine, come vanno trattate le assenze dei lavoratori che, effettivamente, sono stati contagiati dal coronavirus. Questi lavoratori sono, a tutti gli effetti, in malattia e hanno diritto alla relativa indennità assistenziale.
A differenza del caso dei lavoratori in quarantena e di quelli fragili, non c’è alcuna disposizione che esoneri questo periodo di assenza dal periodo di comporto.
L’unica previsione è contenuta nell’art. 42 d.l. 28/2020: se queste assenze sono dovute ad “infortunio sul lavoro”, il medico deve predisporre il certificato di infortunio. Coerentemente con la disciplina emergenziale e con la citata disciplina, è opportuno che anche questi giorni di assenza non vengano computati ai fini del comporto.