La carica gratuita dell’auto elettrica offerta come benefit ai propri dipendenti rientra nel welfare aziendale e quindi non è soggetta a tassazione
L’Agenzia delle Entrate ha fatto rientrare per la prima volta il beneficio di sei mesi di carica gratuita dell’auto elettrica offerto da un’azienda ai suoi dipendenti all’interno del welfare aziendaleÈ l’insieme di benefit e prestazioni che un datore di lavoro riconosce ai suoi dipendenti, in aggiunta alla normale retribuzione, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita privata e professionale. More.
Rispondendo all’interpelloÈ una richiesta di chiarimenti che il contribuente, una società o un ente inoltra all’Agenzia delle Entrate per avere una risposta e una interpretazione formale della normativa. More n. 329/2022, ha infatti provato le ragioni per le quali questo tipo di beneficio non è soggetto a tassazione.
È possibile offrire ai propri dipendenti un servizio senza doverci pagare le tasse? È la domanda che ha posto all’Agenzia delle Entrate un’azienda che voleva riconoscere a tutti i lavoratori, per un periodo di sei mesi, la ricarica gratuita della loro autovettura elettrica.
L’Azienda, come il Gruppo da cui deriva, è da anni in prima linea per lo sviluppo e accrescimento di un’educazione volta alla sostenibilità ambientale e sociale. Proprio per questo motivo, e per indurre i propri lavoratori a investire nel mezzo di trasporto elettrico, ha deciso di avviare questo progetto.
Oltre all’attenzione per l’aumento dell’efficienza energetica e per diminuire il proprio impatto ambientale, l’Azienda ha inoltre svolto un puntuale lavoro di informazione e sensibilizzazione su tematiche ambientali.
Il mezzo con cui l’Azienda intende dar seguito al proprio progetto è il Welfare Aziendale. Previsto e disciplinato all’interno del Testo unico delle imposte sui redditi (TuirTesto Unico Imposte sul Reddito che disciplina la tassazione dei redditi. More), questo strumento permette di erogare beni o servizi alla generalità dei dipendenti o a categorie predeterminate di essi, con la possibilità di beneficiare da un lato della non imponibilità dei servizi erogati, dall’altro della irrilevanza dei benefit nel reddito imponibile del dipendente cui ne fruisce.
L’art 51 del Tuir, infatti, in via generale prevede che costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, […], in relazione al rapporto di lavoro».
Lo stesso articolo, però, fa salve le deroghe espressamente previste, con riguardo particolare a quello che viene comunemente definito come welfare aziendale.
Tutto ciò, quindi, va ad azzerare il cosiddetto cuneo fiscale, cioè la differenza, in questo caso, tra il valore del bene «lordo» erogato dall’Azienda, e quello ricevuto, al netto delle tasse, dal dipendente.
La risposta fornita dall’Istituto precisa che, affinché una somma o un valore non vada a formare reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente più condizioni riguardo le opere e i servizi forniti:
Nell’Azienda in questione, sono stati riscontrati tutti i requisiti minimi richiesti, dal momento in cui la possibilità di fruire del servizio è data a tutti i dipendenti che siano in possesso di specifici e oggettivi requisiti, come l’aver comprato una vettura elettrica in un dato periodo di tempo.
Inoltre, a sottolineare l’impegno dell’Azienda in questo progetto, è stato stipulato un accordo aziendale.
L’imponibilità di una somma significa pagare le tasse sulle somme erogate, siano esse considerate come soldi «liquidi», sia sotto forma di benefit, a meno che non rientrino in quelli espressamente esclusi.
Nel caso di specie vengono dichiarati come non imponibili, in quanto le somme sono atte a specifiche finalità di educazione e istruzione, così come previsto dall’art. 100, c.1 del Tuir.
Secondo questo articolo, quindi, il benefit offerto dall’azienda ai suoi dipendenti non dovrà essere assoggettato a tassazione.
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