Bonus stagionali 2021, turismo, agricoltura e pesca. Domande entro il 30 settembre

img 1: “Lavoratori stagionali”
(foto Shutterstock)

Per beneficiare del bonus 2021 l’INPS rende noto che le domande devono essere inviate entro il 30 settembre 2021, salvo non si sia già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni

Chi deve inviare la domanda per il bonus 2021 decreto Sostegni bis?

Con circolare n. 90 del 29 giugno 2021, l’INPS ha chiarito entro quando e chi deve inviare la domanda all’INPS per beneficiare dell’indennità onnicomprensiva Covid-19 stanziata dal decreto Sostegni bis. Fatto salvo chi non avesse già fruito dell’indennità del decreto Sostegni per cui il ricevimento dell’una tantum è automatico, tutti gli altri che intendano beneficiare del bonus 2021 si devono attivare per inviare la relativa domanda.

Quindi:

  • chi ha beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni non deve inviare alcuna domanda;
  • chi non ha mai ricevuto altre indennità e ha i requisiti per richiederla deve inviarla all’INPS entro il 30 settembre 2021.

Da quando si deve presentare la domanda?

Lo scorso 25 giugno l’INPS ha reso noto che il servizio per presentare la domanda è attivo e che, tranne per chi ha già beneficiato dell’indennità prevista dal decreto Sostegni per cui è previsto l’accredito automatico, la domanda deve essere inviata entro il 30 settembre 2021.

Come fare richiesta?

Se non si è percepito dell’indennità prevista dal decreto Sostegni, l’interessato potrà accedere alla nuova indennità onnicomprensiva Covid-19 tramite:

  • domanda all’INPS esclusivamente in via telematica (PIN INPS, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS));
  • il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06164164 da rete mobile;
  • patronato.

Quali sono le indennità previste dal decreto Sostegni bis e a quanto ammontano?

Il decreto Sostegni bis ha previsto un’indennità onnicomprensiva Covid-19 a favore dei lavoratori stagionali, del settore turismo, di pescatori autonomi, di operai agricoli, e di altri lavoratori.

In particolare, è stata stanziata:

  • un’indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità introdotta dal decreto Sostegni;
  • un’indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • un’indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

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