Come funziona la fruizione a ore del congedo parentale per mamma e papà?
Al termine della maternità obbligatoria la madre e il padre, per ogni bambino entro i 12 anni di età, hanno diritto ad un periodo complessivo massimo di non lavoro di 11 mesi, durante il quale sono tutelati dal punto di vista economico con un’indennità pagata dall’Inps.
Si tratta di uno strumento normativo che permette ai genitori di dedicarsi alla crescita del figlio mantenendo il posto di lavoro e ricevendo una percentuale variabile di retribuzione.
Ma quali sono le regole da rispettare? In che modo può essere utilizzato questo congedo? Scopriamolo insieme in questo articolo.
Il congedo parentale, cioè l’astensione facoltativa che segue la maternità e/o la paternità obbligatoria, può essere utilizzato con la formula mensile, giornaliera oppure oraria.
Ma non è tutto: è possibile alternare tra loro queste modalità, quindi, in uno stesso periodo, si può fare domanda per il congedo giornaliero piuttosto che per quello orario.
In ogni caso, se il lavoratore decide di alternare periodi di lavoro a assenze per il congedo, la durata massima dell’astensione facoltativa non può subire delle modifiche.
Attenzione: se i periodi di congedo vengono alternati ad altri eventi come le ferie o la malattia, i giorni festivi, le domeniche ed eventualmente anche i sabati che ricadono nel periodo di assenza non sono tutelati come congedo parentale.
Per sapere come funziona la fruizione ad ore, in genere bisogna fare riferimento alle regole contenute nel contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More o in quello aziendale.
Ad esempio, il CCNL Terziario – Confcommercio, richiamando espressamente le regole contenute nel Testo Unico Maternità e paternità, stabilisce che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni. Ma non solo: qualora in un stesso mese il lavoratore faccia domanda per più periodi di congedo che hanno una durata inferiore a 15 giorni continuativi, allora dovrà essere presentata una sola domanda mensile specificando la modalità di fruizione del congedo.
Se, al contrario, non vi sono regole specifiche nel CCNL, allora si fa fede alla legge: può essere richiesto per la metà dell’orario medio giornaliero del periodo precedente l’inizio del congedo.
Per capire meglio, quindi, se l’orario medio giornaliero è di 8 ore, e non vi sono disposizioni nel CCNL, il lavoratore o la lavoratrice, potrà chiedere 4 ore di congedo parentale.
Un aspetto da tenere a mente è che se il dipendente chiede di utilizzare il congedo parentale ad ore, poi non potrà usare altri permessi o riposi previsti per la tutela della maternità, a meno che non sia previsto diversamente dal CCNL.
Alcuni riposi o permessi esclusi sono:
Il genitore che richiede la modalità oraria, deve fare richiesta:
La domanda dell’Inps è necessario trasmetterla prima dell’inizio del congedo, ma è comunque ammesso fare domanda anche il giorno stesso.
Vi ricordiamo che per accedere al sito istituzionale dell’Inps e procedere in autonomia è necessario essere in possesso di una identità digitale come ad esempio lo SPID oppure la Carta d’identità elettronica.
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