Presupposti, compenso e caratteristiche del contratto per collaboratori sportivi
Nel mondo dello sport sono molto frequenti le cosiddette “collaborazioni continuative”. Si tratta di rapporti che stanno tra la subordinazione e il lavoro autonomo, in quell’ambito che viene definito “parasubordinazione”. Qualche esempio? Rientrano spesso in questa forma contrattuale i preparatori atletici, i tattici o, nella maggior parte dei casi, i personal trainer che lavorano all’interno delle palestre.
La disciplina di questi rapporti è contenuta nel decreto legislativo numero 36/2021, che di recente è stato modificato. In questo articolo vediamo quali sono le particolarità dei lavoratori sportivi e quali sono le principali novità introdotte.
La legge dà una precisa definizione di “lavoratore sportivo”, indicando le attività da svolgere e il soggetto beneficiario di queste prestazioni.
L’articolo 25 del decreto legislativo 36/2021 considera “lavoratori sportivi”, nell’ordine: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. A queste categorie si aggiungono coloro che, in base ai regolamenti delle rispettive federazioni e sempre dietro corrispettivo, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.
Dunque è necessario svolgere una particolare mansione a fronte del pagamento di un compenso. È invece indifferente se l’attività è eseguita a favore di una società professionistica o di un’associazione/società dilettantistica.
A queste figure di collaboratori, l’articolo 37 aggiunge un’altra categoria: i co.co.co che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale, cioè un’attività diversa da quelle sportive indicate in precedenza.
Il lavoro sportivo non è un ambito diverso da tutti gli altri per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro che si può instaurare. Infatti, quest’ultimo può assumere tutte le forme tipiche previste dal nostro ordinamento, cioè:
La collaborazione coordinata e continuativa è una forma particolarmente interessante in questo settore perché è tra quelle più usate nel settore sportivo dilettantistico. Si verifica in tutte le ipotesi di “prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Si tratta di una delle figure di co.co.co sopravvissute all’abrogazione intervenuta nel 2015.
Proprio con riferimento al mondo sportivo dilettantistico, l’articolo del decreto legislativo numero 36/2021 presume che il rapporto sia qualificabile come co.co.co in presenza di tutti questi presupposti:
Si tratta di una presunzione relativa e ciò significa che il lavoratore può rivendicare l’accertamento di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui, ad esempio, la co.co.co sia fittizia. Anche in caso di sforamento del limite settimanale, nulla vieta che il rapporto possa comunque essere considerato una reale collaborazione coordinata e continuativa.
Il compenso può essere stabilito liberamente tra collaboratore e committente (cioè la società o l’associazione sportiva). La legge, in ogni caso, prevede una misura particolarmente favorevole: ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 36/2021
“I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro 15.000,00, non c’è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Come tutti i lavoratori sportivi, anche i collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto alla pensione e alle prestazioni previdenziali. A seconda del settore in cui operano, devono essere iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS oppure alla Gestione separata INPS.
Per i collaboratori che operano nel settore dilettantistico è inoltre prevista un’ulteriore agevolazione: l’aliquota contributiva pensionistica è calcolata sulla parte di compenso che va oltre i primi 5.000,00 euro annui.
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