Cosa succede se ci si ammala in ferie?

Cosa succede se ci si ammala in ferie
(foto Shutterstock)

La malattia non interrompe in automatico le ferie: bisogna valutare se impedisce di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche

Cosa sono le ferie?

Se ci si ammala durante le ferie è possibile chiedere al datore di lavoro di far sostituire la malattia con le ferie. Per conoscere le motivazioni di questa possibilità è necessario capire bene quale sia effettivamente la funzione delle ferie per la legge. 

Le ferie sono quel periodo retribuito dal datore di lavoro in cui non viene richiesta la prestazione lavorativa. L’istituto nasce con lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche al lavoratore e si configura come diritto alla tutela della salute. La legge stabilisce che, dopo un anno ininterrotto di lavoro, il lavoratore abbia diritto alle ferie, e il numero di giorni cui si ha diritto è stabilito dal contratto collettivo applicato al lavoratore. 

Cosa succede se ci si ammala o ci si fa male in ferie?

Quando ci si ammala o ci si fa male in ferie la funzione delle stesse viene meno, perché a causa dell’evento morboso non sarà possibile recuperare le energie psicofisiche. Per tale ragione il lavoratore può chiedere di convertire il periodo di malattia non professionale comunicandola al datore come farebbe ordinariamente, e cioè trasmettendo il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciato dal medico curante o dalla struttura ospedaliera che lo ha visitato. Secondo la giurisprudenza, se il lavoratore comunica la malattia al datorequest’ultimo dovrà convertire le ferie in malattia dal momento in cui ne viene a conoscenza, a meno che la malattia non sia compatibile con l’effettivo recupero delle energie psicofisiche. 

Facciamo un esempio.
Un lavoratore chiede ferie dal 1° al 15 agosto. Il giorno 3 si ammala e ottiene un certificato medico recante la prognosi (con indicati i giorni in cui deve rimanere a casa) dal 3 al 10, ma comunica la malattia solo il giorno 7 di agosto. Il lavoratore potrà recuperare solo 4 giorni di ferie, e cioè dal 7 al 10 agosto.

Cosa succede se ci si ammala prima delle ferie?

In caso di malattia prima delle ferie prevale l’evento della malattia, ma dipende da quando si guarisce. Vediamo un esempio pratico. 

Un lavoratore si accorda con il datore di lavoro per il periodo di ferie dal 1° al 15 agosto; si ammala prima del 1° agosto e guarisce entro il 31 luglio. In questo caso potrà fare le ferie concordate. Se invece il lavoratore risulta ancora ammalato il 1° agosto e termina la malattia il 5 agosto, gli rimarranno 10 giorni di ferie. 

Cosa fare se ci si ammala all’estero?

Quando ci si ammala all’estero non ci si può recare dal proprio medico curante e non si può richiedere un certificato senza essere visitati. Cosa fare dunque affinché la malattia venga riconosciuta e pagata dall’INPS e dal datore? La situazione è diversa a seconda di dove ci si trovi

  • PAESE EUROPEO (UE): il lavoratore deve recarsi da un medico del paese in cui soggiorna per farsi rilasciare un certificato medico che attesti l’incapacità lavorativa o, se il medico non è tenuto o abilitato a rilasciarlo, il lavoratore deve recarsi presso l’istituzione competente del luogo (ad esempio un ospedale). Successivamente, entro 2 giorni dal rilascio del certificato, il lavoratore deve trasmetterlo via Pec, fax o e-mail alla sede INPS dove ha residenza in Italia e al datore di lavoro.
    Per sapere come ottenere assistenza negli stati europei è necessario esporre la propria tessera sanitaria (Team) all’istituzione competente del luogo che attesti lo stato di salute. Per maggiori informazioni sulle regole dei diversi paesi potete consultare il sito della Commissione europea.
  • PAESE EXTRA UE CON CUI SONO STATI STIPULATI ACCORDI O CONVENZIONI: le modalità del rilascio e dell’invio del certificato sono le medesime rispetto a quelle necessarie per i paesi europei (UE). In questo caso è possibile che lo Stato abbia previsto nell’accordo o convenzione la legalizzazione del certificato (cioè l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali, obbligatoria nel caso di Paese extra UE con il quale l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni per la malattia).
  • PAESI EXTRA UE SENZA ACCORDI O CONVENZIONI: la malattia può essere riconosciuta, e così la relativa indennità, quando il lavoratore presenti un certificato medico legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. La legalizzazione può avvenire anche in Italia ma deve essere fatta entro un anno dall’evento morboso. 

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