La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione mensile che viene corrisposta dall’INPS agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che si trovano in stato di disoccupazione, spetta cioè ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti, e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per una durata massima di 6 mesi all’anno, se però vi sono meno di dodici mesi di contribuzione alla Gestione Separata tra il 1° gennaio e la data di cessazione della collaborazione spetteranno la metà delle mensilità accreditate di indennità di disoccupazione.
L’indennità di disoccupazione NASpI viene riconosciuta a chi ha avuto un rapporto di lavoro dipendente, mentre la DIS-COLL è riconosciuta ai rapporti collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio: in entrambi i casi, bisogna aver perso involontariamente il lavoro.
Per avere diritto alla DIS-COLL è necessario essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non essere titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (significa che la DIS-COLL non può essere erogata a chi ha un rapporto di lavoro dipendente) e possedere:
L’indennità di disoccupazione viene calcolata in base alla media dei redditi percepiti mensilmente quando si svolgeva la collaborazione:
L’importo massimo mensile di questa indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40 euro. A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.
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