L’assicurazione contro la perdita del posto di lavoro

L’assicurazione contro la perdita del posto di lavoro
(foto Shutterstock)

Il lavoratore subordinato o autonomo può stipulare una polizza che lo copre nel caso di involontaria perdita del posto di lavoro

Il rischio da perdita dello stipendio può essere coperto dalle compagnie assicurative. In questo modo i lavoratori possono mettersi al riparo dalla cessazione involontaria del rapporto lavorativo.

Di cosa parliamo?

Sono particolari forme di assicurazioni che coprono il beneficiario in caso di perdita del lavoro o di inabilità lavorativa. Al posto dello stipendio, l’assicurazione paga un indennizzo per compensare il mancato guadagno.

I beneficiari possono essere i lavoratori subordinati, ma anche i lavoratori autonomi, specie nel caso in cui siano (temporaneamente) inabili all’attività lavorativa. Vediamo le principali caratteristiche di questo tipo di polizza, mentre per i dettagli e la disciplina si rimanda alle condizioni generali previste dalle singole compagnie assicurative.

Quando opera?

La copertura assicurativa opera nel caso di perdita involontaria del posto di lavoro: ad esempio, nel caso di licenziamento, scadenza contratto a termine, fallimento del datore di lavoro, esuberi per effetto di ristrutturazioni aziendali o licenziamenti collettivi.

Alcune compagnie escludono la copertura nel caso di licenziamento per giusta causa, ossia per gravi mancanze commesse dal lavoratore, come ad esempio fatti penalmente rilevanti. La maggior parte delle polizze non opera nel caso di dimissioni del lavoratore.

Per i lavoratori autonomi, non essendo configurabile una ipotesi di “licenziamento”, la copertura assicura una rendita nel caso di inabilità temporanea, come ad esempio nell’ipotesi di infortunio o ricovero ospedaliero.

Quanto dura e a quanto ammonta il rimborso?

Le condizioni variano dalle singole polizze e dalla compagnia assicurativa.

La durata minima non è inferiore ai 6 mesi e non supera i 3 anni. Può essere previsto un periodo di “carenza”, ossia un arco temporale in cui la polizza non ha efficacia, e una “franchigia” a carico del beneficiario (ad esempio, i primi due mesi di disoccupazione). L’indennizzo può consistere in un rimborso di una somma fissa oppure in misura percentuale, solitamente tra il 60 e il 70% dello stipendio.

Oltre all’indennizzo economico possono essere offerti anche servizi per il ricollocamento o per la ripresa e il recupero della capacità lavorativa.

Potresti già averla (a tua insaputa)

Questa tipologia di assicurazione è molto frequente nell’ipotesi di finanziamento, come nel caso di contratti di mutuo. Infatti, tra le previsioni dell’assicurazione legata al mutuo, nella maggior parte dei casi è inserita anche la cosiddetta “assicurazione per perdita impiego”. Questa assicurazione non garantisce però il pagamento dello stipendio, ma copre il pagamento delle rate del mutuo o del finanziamento.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.