Aspetti fondamentali e differenze
Il licenziamento nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato richiede la presenza di alcuni presupposti, sia formali che sostanziali.
I primi riguardano la forma, il contenuto, e la procedura di comunicazione del licenziamento, mentre i secondi richiedono che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Il giustificato motivo può essere oggettivo o soggettivo.
La giusta causa è la causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, ed è disciplinata dall’art. 2119 del codice civile.
Vi rientrano tutti quei fatti di oggettiva gravità, tali da scuotere il rapporto di fiducia che ci deve essere tra azienda e dipendente.
Possono essere fatti commessi in occasione del rapporto di lavoro o al di fuori del rapporto di lavoro che fanno ritenere la persona non più idonea.
Il licenziamento motivato da giusta causa non impone al datore di lavoro di rispettare i termini di preavviso (si parla di licenziamento in tronco).
Vi rientrano tutti i casi riguardanti l’attività produttiva, il suo regolare funzionamento e l’organizzazione del lavoro.
Il giustificato motivo oggettivo, infatti, comprende quei fatti che incidono sulla posizione del dipendente, rendendola non più necessaria.
In questi casi il datore di lavoro è tenuto a verificare la possibilità di un’altra utilizzazione del lavoratore (obbligo di repechage).
Le differenze tra giusta causa e giustificato motivo consistono nella gravità del fatto e nelle conseguenze che ne derivano: solo in presenza di giusta causa, infatti, il licenziamento è immediato (cioè senza obbligo di preavviso) e il lavoratore non ha diritto all’indennità di mancato preavviso.
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