Cosa c'è da sapere
Con il termine dimissioniL’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica di voler interrompere il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. More si indica la fine del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
Si distingue dal licenziamento, in cui è il datore di lavoro a recedere dal rapporto.
La risoluzione consensuale, invece, si verifica quando la volontà è comune sia al datore di lavoro che al lavoratore.
A partire dal 12 marzo 2016 l’unica procedura da seguire è quella telematica, cioè online.
Sia nel caso delle dimissioni che in caso di risoluzione consensuale, infatti, devono essere utilizzati i moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.
I documenti devono essere inoltrati alla casella di posta elettronica certificata (pec) del datore di lavoro, e trasmessi alla sede competente per territorio dell’Ispettorato del Lavoro.
L’invio dei moduli può avvenire anche tramite patronati, organizzazioni sindacali, enti bilateraliSono associazioni private tra sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro di un determinato settore, con varie funzioni (es. conciliazione nelle liti di lavoro, sostegno al reddito dei lavoratori, formazione professionale). More, commissioni di certificazione e consulenti del lavoro.
Va ricordato che il lavoratore può, entro 7 giorni dalla trasmissione, ritirare le proprie dimissioni (diritto di ripensamento).
La stessa possibilità è prevista, sempre nel termine di 7 giorni, in caso di risoluzione consensuale.
Per alcuni rapporti di lavoro la procedura telematica non è obbligatoria, e continuano ad applicarsi le modalità previste prima delle modifiche introdotte dal Jobs ActIndica il pacchetto di provvedimenti legislativi con cui si è attuata la riforma del diritto del lavoro in Italia tra il 2014 e il 2015. More.
In particolare si tratta di: