Le trasferte di lavoro, retribuzione

img. 1: "giovane donna in trasferta lavora in aereo"
(foto Shutterstock)

Il datore di lavoro è tenuto a pagare una maggiorazione al lavoratore in trasferta? Vediamo quando sono pagate le trasferte in busta paga, e perché

Cosa si intende per trasferta di lavoro?

Le trasferte, o missioni, sono spostamenti temporanei del lavoratore comandati dal datore di lavoro. Non comportano il cambiamento del luogo di lavoro del lavoratore perché questi spostamenti sono sempre temporanei.

La temporaneità è determinata dall’esigenza del datore di lavoro. Ad esempio, per un’azienda che partecipa a fiere ed eventi, è normale e funzionale all’attività dell’azienda stessa inviare alcuni dipendenti, in determinate giornate, a tali eventi.

Esistono particolari comunicazioni che l’azienda deve fare in questi casi?

In generale no. L’unico obbligo che potrebbe sorgere è quello di comunicare all’INAIL il diverso rischio a cui è esposto il lavoratore in questa occasione, rispetto al suo normale lavoro.

È sempre consigliabile comunicare e motivare per iscritto la trasferta, soprattutto se questa ha una durata più lunga rispetto a quelle normali (ad esempio, quando avviene in un altro stato per partecipare a una particolare fiera internazionale).

Il datore deve pagare di più il lavoratore in trasferta?

Alcuni contratti collettivi prevedono delle somme aggiuntive alla normale retribuzione, che hanno lo scopo di compensare il disagio causato al lavoratore in queste occasioni. Tali somme possono essere concordate anche volontariamente tra datore di lavoro e lavoratore.

Perché spesso troviamo trasferte in busta paga anche quando non hanno avuto luogo?

L’indennità di trasferta gode di un particolare regime contributivo e fiscale, cioè costa meno al datore di lavoro e viene percepita totalmente dal lavoratore perché non viene tassata.

La convenienza di queste somme però non è infinita. Queste sono esenti da tasse quando si verificano al di fuori del comune in cui ha sede di lavoro il lavoratore ed entro specifici limiti quantitativi. I limiti di esenzione di tassazione funzionano in base alla tipologia di rimborso. Infatti, esistono diverse indennità di trasferta:

  • forfettaria: 46,48 euro al giorno per le trasferte avvenute in Italia e 77,47 euro se avvenute all’estero, totalmente esenti da tasse;
  • mista: le spese per il vitto e/o l’alloggio vengono rimborsate dal datore. La rimanente parte della missione potrà essere compensata da un’indennità ridotta rispetto a quella forfettaria:
    • Se il datore rimborsa l’alloggio o il vitto, spettano al lavoratore 30,99 euro al giorno totalmente esenti per le trasferte in Italia e 51,65 euro per quelle estere.
    • Se il datore rimborsa l’alloggio ed il vitto, spettano al lavoratore 15,49 euro al giorno totalmente esenti per le trasferte in Italia, e 25,82 euro per quelle estere;
  • analitica o “piè di lista”: tutto ciò che viene speso dal lavoratore in missione (dietro presentazione di scontrini e ricevute) viene rimborsato dal datore di lavoro che ne chiederà i giustificativi di spesa. Le somme così rimborsate non sono soggette a tassazione e non spetterà alcuna indennità aggiuntiva. Sono ammesse esclusivamente le indennità per compensare le spese non documentabili nel limite di 15,49 euro al giorno se in Italia e 25,82 euro se all’estero.

Al di sopra di questi limiti l’indennità dovrà essere considerata imponibile così come avviene per la retribuzione, e quindi saranno dovute tasse sia per il datore che per il lavoratore.

 

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